Misure alternative: obbligo di esame del percorso rieducativo positivo (Cass. pen. Sez. I n. 32129 del 26.09.2025)
Principi di diritto (Massima)
Ai fini della concessione di una misura alternativa alla detenzione occorre un giudizio prognostico favorevole, fondato su elementi positivi che attestino l’avvio di un serio processo di revisione critica del passato deviante e di risocializzazione. Il diniego può essere motivato solo attraverso il riferimento a dati fattuali obiettivamente certi. È pertanto illegittima l’ordinanza del tribunale di sorveglianza che concentri l’esame sul solo certificato penale e sui carichi pendenti, omettendo di valutare la relazione UEPE, il percorso lavorativo avviato e la condotta tenuta dalla condannata nel periodo di detenzione domiciliare già concessa.
Il Fatto
Il Tribunale di sorveglianza di Bolzano ha rigettato le istanze di detenzione domiciliare e di affidamento in prova al servizio sociale proposte dalla condannata in relazione alla pena indicata in un ordine di esecuzione sospeso dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Bolzano.
Avverso tale provvedimento la condannata ha proposto ricorso per cassazione, denunciando l’inosservanza e l’erronea applicazione degli artt. 47 e 47-ter Ord. pen., il vizio di motivazione e il travisamento del fatto. Il Procuratore generale ha chiesto l’annullamento con rinvio.
La Motivazione della Corte
La Corte muove da un principio generale: la concessione di una misura alternativa esige la presenza di elementi positivi idonei a fondare un giudizio prognostico favorevole sulla prova e sulla prevenzione del pericolo di recidiva. Tale giudizio non può però prescindere dall’accertamento dell’avvio di un serio processo di revisione critica del passato deviante e di risocializzazione, che può essere escluso solo con motivazione riferita a dati fattuali obiettivamente certi. Il richiamo è a Sez. I n. 43863 del 23/10/2024.
Su questa base il ricorso è accolto. Il Tribunale aveva incentrato l’esame sul certificato penale e sui carichi pendenti della condannata, valorizzando una denuncia per furto aggravato commesso in costanza di detenzione domiciliare, oltre alla risalente “carriera” criminale e al contesto familiare di riferimento.
La Corte rileva però che, a fronte di tale esame, non è stata data alcuna rilevanza alla relazione UEPE, che pure attestava un effettivo, parziale reinserimento nel mondo del lavoro, l’osservanza delle prescrizioni imposte e l’avvio di un percorso di cambiamento.
È parimenti carente, secondo la Corte, l’esame attuale del percorso positivo intrapreso: il Tribunale si è concentrato sul solo curriculum criminale, senza esplicitare le ragioni che escludessero ogni rilievo positivo della condotta tenuta durante il periodo di detenzione domiciliare concessa dal Tribunale di sorveglianza di Trento e poi dalla Corte d’appello di Bolzano, né della condotta osservata in libertà.
La Corte censura inoltre che siano stati annoverati, quali fattori negativi, anche precedenti penali per fatti antecedenti all’applicazione della misura, e che non sia stato esplicitato che la notizia di reato per il furto aggravato del dicembre 2024 era stata oggetto di documentata richiesta di archiviazione da parte del Pubblico ministero.
L’ordinanza è dunque annullata con rinvio al Tribunale di sorveglianza di Bolzano, perché il giudice del rinvio, libero nell’esito, prenda in considerazione anche le circostanze sopra indicate ai fini della valutazione dell’istanza di misure alternative.
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.