Misure alternative, prognosi sfavorevole non può fondarsi solo sui precedenti (Cass. pen. Sez. I n. 29539 del 04.08.2026)
Principi di diritto (Massima)
In materia di misure alternative alla detenzione, la valutazione affidata al giudice di sorveglianza è caratterizzata da un ampio margine di discrezionalità, da esercitarsi mediante un giudizio prognostico fondato primariamente sugli esiti del trattamento individualizzato e sull’esame scientifico della personalità del condannato. Il provvedimento deve essere sorretto da una motivazione puntuale e concreta, idonea a dimostrare l’effettiva considerazione di tutti gli elementi legalmente rilevanti richiamati a sostegno dell’accoglimento o del rigetto dell’istanza. I precedenti penali e le informative di polizia, pur costituendo un significativo elemento di riferimento nell’indagine personologica, non possono assumere rilievo autonomo ed esclusivo tale da giustificare, di per sé soli, una prognosi sfavorevole sul reinserimento sociale. Il giudizio deve invece fondarsi su una valutazione complessiva degli esiti dell’osservazione scientifica della personalità, con riguardo alla condotta intramuraria e ai progressi maturati nel percorso trattamentale.
Il Fatto
Il Tribunale di sorveglianza di Roma ha rigettato la richiesta di affidamento in prova al servizio sociale presentata nell’interesse di un condannato con più sentenze per rapina aggravata, lesioni ed evasione, detenuto con fine pena fissato al 15 luglio 2026. L’istanza era finalizzata ad assistere la madre anziana, affetta da patologie che richiedono cure e la presenza di persone conviventi.
Il diniego si fondava su una pluralità di elementi: condotte violente in ambito familiare poste in essere in stato di tossicodipendenza, dopo il fallimentare esito di una precedente misura terapeutica; l’incapacità di dimostrare matura consapevolezza dell’antigiuridicità; la necessità di un ulteriore periodo di osservazione, stante il programma trattamentale esclusivamente intramurario formulato dal carcere. Il condannato ha proposto ricorso per cassazione, articolando due motivi.
La Motivazione della Corte
La Corte muove dal consolidato orientamento in tema di misure alternative, ribadendo che il giudizio prognostico si costruisce sugli esiti del trattamento individualizzato e sull’osservazione scientifica della personalità. La motivazione del provvedimento deve essere puntuale e concreta, dimostrando l’effettiva considerazione di tutti gli elementi legalmente rilevanti, con specifico riferimento alla situazione del singolo interessato.
Su questa base, il Collegio afferma che né i precedenti penali né le informative di polizia sul pregresso vissuto criminale possono assumere un rilievo autonomo ed esclusivo, tale da giustificare, di per sé soli, una prognosi sfavorevole. Il giudizio richiesto al magistrato di sorveglianza deve invece fondarsi su una valutazione complessiva e approfondita degli esiti dell’osservazione scientifica, con particolare riguardo alla condotta inframuraria e ai progressi del percorso trattamentale, secondo il precedente Sez. 1, n. 20040 del 26/01/2024, Rv. 286402 – 01.
Applicando tali criteri, la decisione del Tribunale appare adeguata alla cornice normativa e giurisprudenziale. Il Collegio di merito ha riportato una pluralità di elementi, puntualmente esaminati e ritenuti convergenti nel delineare un quadro prognostico sfavorevole. In particolare, l’ordinanza non attribuisce rilievo esclusivo alla gravità dei reati in esecuzione, ma valorizza ulteriori circostanze: la commissione dei reati in ambito familiare a causa della ricaduta nello stato di tossicodipendenza proprio durante l’espletamento di una misura alternativa terapeutica ai sensi dell’art. 94 d.P.R. n. 309 del 1990.
Le doglianze difensive sono state ritenute aspecifiche e orientate a una diversa lettura delle risultanze valutative, senza evidenziare vizi deducibili ai sensi dell’art. 606 cod. proc. pen. Esse mirano a sostituire all’apprezzamento del giudice di merito una ricostruzione alternativa dei fatti, operazione che esula dai limiti del sindacato di legittimità: la decisione non è censurabile sulla base di interpretazioni concorrenti delle emergenze processuali o di criteri valutativi ritenuti dalla parte maggiormente persuasivi, come affermato da Sez. 6, n. 5465 del 04/11/2020, dep. 2021, Rv. 280601 – 01.
Non è dunque ravvisabile alcun vizio logico, argomentativo o motivazionale: l’ordinanza si caratterizza per coerenza interna, completezza espositiva e puntuale valorizzazione degli elementi rilevanti. Ne deriva il rigetto del ricorso e la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, con omissione delle generalità in caso di diffusione a norma dell’art. 52 d.lgs. 196/03.
Nota della Redazione
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