Ricorso inammissibile se le censure sulla misura cautelare sono in fatto (Cass. pen. Sez. VI n. 39010 del 03.12.2025)

Principi di diritto (Massima)
Il controllo di legittimità sulle misure cautelari non consente di rimettere in discussione il merito della valutazione operata dal giudice della cautela. Il ricorso è inammissibile quando le censure sono genericamente proposte in fatto, limitandosi a contestare la qualificazione della condotta, l’adeguatezza del quadro indiziario o lo spessore del pericolo cautelare. La deduzione di violazioni di legge che si risolve in un dissenso sulla ricostruzione fattuale è inammissibile. La valutazione sulle esigenze cautelari e sull’esclusiva adeguatezza della misura carceraria costituisce apprezzamento di merito, censurabile in cassazione solo per vizi di motivazione. Il giudice della cautela non è tenuto a tenere conto di elementi che non valgano a scalfire la gravità del quadro indiziario né l’attualità del pericolo.

Il Fatto

Il Tribunale di Torino, con ordinanza del 18 giugno 2025, ha confermato il provvedimento cautelare emesso dal G.i.p. del medesimo Tribunale il 30 aprile 2025. Nei confronti di uno degli indagati era stata applicata la custodia in carcere; per l’altro la misura era stata sostituita con l’obbligo di presentazione quotidiano alla polizia giudiziaria.

Il difensore di entrambi gli indagati ha proposto ricorso per cassazione con un unico atto. Si è dedotta l’errata applicazione dell’art. 73, comma 1, d.P.R. 9 ottobre 1990 n. 309, con riferimento all’ipotesi lieve di cui al comma 5, e, per una delle posizioni, dell’art. 80, comma 1 lett. b), d.P.R. n. 309/90. Si è inoltre prospettata la violazione dell’art. 275 cod. proc. pen. sotto il profilo dell’adeguatezza e della proporzionalità della misura.

La Motivazione della Corte

La Sesta Sezione ha dichiarato inammissibili i ricorsi. Il percorso argomentativo muove dal rilievo che le censure relative alla posizione del primo indagato sono genericamente proposte in fatto con riguardo all’esclusione dell’ipotesi lieve. La Corte valorizza la valutazione espressa dal giudice della cautela circa la notevole ed incessante attività criminosa, svolta utilizzando un appartamento in cui contestualmente si offriva prostituzione ai medesimi clienti, abbinando il consumo di stupefacente.

Nel respingere la doglianza, il Collegio richiama l’orientamento di legittimità che richiede una valutazione complessiva delle circostanze ai fini della qualificazione del fatto. Sulla censura relativa all’aggravante, la Corte rileva che manca qualsiasi argomento e che, peraltro, il giudice del merito ne aveva già rilevato l’inammissibilità.

Quanto alle esigenze cautelari e all’adeguatezza della misura carceraria, la deduzione è parimenti ritenuta genericamente proposta in fatto. La valutazione sullo spessore del pericolo cautelare è definita incensurabile: rilevano i plurimi precedenti specifici e recenti, rispetto ai quali è risultata ininfluente la mancanza di segnalazioni dal 18 maggio 2024, nonché l’esclusiva adeguatezza della misura carceraria rispetto alla necessità di garantire la cesura dei contatti e all’assenza di altro luogo idoneo.

Anche la posizione del secondo indagato è valutata come manifestamente generica, in rapporto al riconosciuto rapporto fiduciario con il principale attore dei fatti, all’elevato numero di cessioni attribuitegli e ai precedenti a carico, uno dei quali analogo. Alla declaratoria di inammissibilità segue la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e di una somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende, oltre agli adempimenti di cancelleria.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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