Misure di compensazione ambientale legittime nell’autorizzazione unica eolica (TAR Puglia n. 80 del 17.01.2024)
Principi di diritto (Massima)
La Regione può subordinare l’efficacia dell’autorizzazione unica per la costruzione e l’esercizio di un impianto di produzione di energia elettrica da fonte rinnovabile all’osservanza di misure di compensazione ambientale e territoriale a favore dei Comuni interessati. A seguito della riforma del Titolo V e della legge n. 239/2004, come risultante dalla declaratoria di incostituzionalità di cui alla Corte cost. n. 383 del 2005, il carattere “eventuale” delle misure non ne impedisce la previsione in sede autorizzativa. La normativa regionale che le qualifica come dovute ne consente la determinazione anche in una fase successiva, per le strutture esistenti. È pertanto legittima la clausola che collega alla loro inosservanza la decadenza dell’autorizzazione.
Il Fatto
La società ricorrente otteneva dalla Regione Puglia l’autorizzazione unica per un impianto eolico di potenza rilevante, da ubicarsi nel territorio di un Comune. La determinazione autorizzativa conteneva una clausola che annoverava tra le condizioni vincolanti l’efficacia dell’atto le misure di compensazione ambientale e territoriale a favore dei Comuni competenti, prevedendo la decadenza in caso di mancato rispetto.
La società chiedeva la rettifica parziale in autotutela, deducendo l’assenza di misure compensative nel quadro progettuale, la mancata partecipazione del Comune alla conferenza di servizi e il pregiudizio all’accesso al finanziamento per l’asta degli incentivi. La Regione rigettava l’istanza. Seguivano l’ordinanza cautelare che invitava le parti a definire concrete misure, una conferenza di servizi ristretta e due ricorsi per motivi aggiunti avverso il verbale e gli atti comunali che respingevano la proposta della società.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ricostruisce il quadro normativo di riferimento. L’art. 12 del d.lgs. n. 387/2003, nel testo originario, non consentiva di subordinare l’autorizzazione unica a misure di compensazione a favore di Regioni e Province. La riforma del Titolo V e la legge n. 239/2004 hanno mutato prospettiva, attribuendo rilievo all’adeguato equilibrio territoriale e alle esigenze di riequilibrio connesse alla localizzazione delle infrastrutture energetiche.
La Corte cost. n. 383 del 2005 ha eliminato dall’art. 1, comma 4, lett. f), della legge n. 239/2004 l’inciso che escludeva gli impianti alimentati da fonti rinnovabili. La successiva Corte cost. n. 248/2006 ha ritenuto non fondata la questione relativa a norme regionali che consentivano di subordinare il rilascio dell’autorizzazione ad accordi sulle misure di compensazione. Ne deriva la legittimità della clausola impugnata.
Quanto alla normativa regionale, l’art. 1 della legge regionale n. 28/2022 qualifica le misure come dovute, includendo tra i destinatari anche le strutture esistenti e attribuendo alla Giunta il compito di condurre i negoziati. Se le misure possono essere stabilite in una fase successiva, non vi è ragione di escluderle in quella autorizzativa. La ratio è di controbilanciare l’effetto deteriore dell’impianto sul paesaggio.
Il Tribunale rileva inoltre che la società non ha ottemperato all’ordinanza cautelare, essendosi limitata a produrre una brochure commerciale priva delle indicazioni di costi, modalità e tempistiche richieste. I motivi aggiunti sono inammissibili per carenza di lesività: il verbale della conferenza ristretta contiene mere risultanze di massima, e l’atto comunale impugnato reca una richiesta interlocutoria all’Ente regionale. Il rigetto del ricorso principale comporta comunque la reiezione nel merito delle censure derivate. Le spese seguono la soccombenza.
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.