Antenne e siti sensibili: divieto solo per installazione in corrispondenza (Cons. Stato n. 3481 del 05.05.2026)
Principi di diritto (Massima)
Il divieto di installare impianti di telecomunicazione in corrispondenza di asili, edifici scolastici e altri siti sensibili, posto dall’art. 4, comma 8, della L.R. Lombardia n. 11/2001, opera solo quando l’impianto è collocato sull’area o sull’edificio sensibile, e non quando le emissioni elettromagnetiche da esso prodotte raggiungono il sito sensibile. Un’interpretazione estensiva, che vieti ogni impianto le cui onde tocchino i siti sensibili a prescindere dai valori di campo, è eccessivamente vaga e comprime in modo irragionevole la localizzazione capillare delle stazioni radio base. La nozione di sito sensibile comprende anche l’area di pertinenza delimitata da recinzione, ove non si escluda uno stazionamento prolungato di persone. In assenza del divieto legislativo, l’amministrazione non ha l’obbligo di indicare siti alternativi.
Il Fatto
Una società operatrice di telecomunicazioni presentava al Comune istanza ex art. 87, comma 9, d.lgs. n. 259/2003 per realizzare una nuova stazione radio base. ARPA esprimeva parere favorevole sul rispetto dei limiti di campo elettromagnetico e l’autorizzazione si formava per silentium, non essendo intervenute contrarie determinazioni nel termine del Codice delle comunicazioni elettroniche.
Il Consorzio competente annullava poi l’autorizzazione, aderendo alla richiesta del Comune. Questi evidenziava la vicinanza dell’antenna a parco giochi, orto scolastico, scuola per l’infanzia, nido e palestra, la presenza di altri quattro impianti nell’area e la concentrazione dell’inquinamento elettromagnetico sui siti sensibili, indicando anche siti alternativi. La società impugnava davanti al TAR Lombardia, che accoglieva il ricorso e annullava gli atti, facendo rivivere l’autorizzazione. Il Comune proponeva appello.
La Motivazione della Corte
Il Collegio esamina congiuntamente i motivi, incentrati sull’interpretazione dell’art. 4, comma 8, L.R. n. 11/2001 e sulla dedotta equivalenza dei siti alternativi. La norma vieta l’installazione “in corrispondenza” dei luoghi sensibili elencati, salvo impianti con potenza al connettore non superiore a 7 watt. Il Comune sosteneva che il divieto colpisse ogni impianto il cui campo magnetico raggiungesse un sito sensibile.
La Corte richiama la verificazione disposta in secondo grado. Il verificatore aveva osservato che le onde si attenuano con la distanza e con i mezzi interposti, e che delimitare un perimetro di “area attinta” è impossibile senza fissare una soglia. I valori inferiori a 3 V/m si misuravano solo a 500 metri dall’antenna, mentre a distanza inferiore a 175 metri si attestavano su 4/5 V/m. In tutti i siti sensibili vicini, tra 50 e 190 metri, i valori restavano comunque sotto i 5 V/m, dunque entro la soglia di attenzione di 6 V/m allora vigente.
Da qui la conferma dell’interpretazione del primo giudice. L’art. 4, comma 8, letto come vorrebbe il Comune, sarebbe eccessivamente vago e finirebbe per tutelare i siti sensibili in modo totale, vietando impianti anche a valori di campo ben inferiori alle soglie di attenzione, con sacrificio della copertura capillare del territorio. L’interpretazione restrittiva circoscrive invece il divieto all’area di pertinenza del sito sensibile e assicura, almeno a livello probabilistico, che il sito non ricada nella fascia di massima intensità del campo.
Il Collegio precisa che la nozione di sito sensibile si estende all’area di pertinenza delimitata da recinzione, potendosi verificare uno stazionamento di persone oltre le quattro ore. L’atto di annullamento era motivato unicamente sul divieto della norma regionale, senza richiamare ulteriori prescrizioni comunali; ed era incontestato che l’antenna non si collocasse nell’area pertinenziale di alcun sito sensibile. Venuto meno il presupposto del divieto, non occorreva valutare l’idoneità dei siti alternativi, che l’amministrazione deve indicare solo in presenza di divieti della regolamentazione comunale. L’appello è quindi respinto, con compensazione delle spese di grado e verificazione posta a carico del Comune.
Nota della Redazione
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