Cessazione materia del contendere in ottemperanza e soccombenza virtuale (TAR Lombardia n. 1028 del 18.07.2026)
Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio di ottemperanza, l’avvenuto adempimento, ancorché tardivo, dell’obbligo nascente dalla sentenza passata in giudicato determina la cessazione della materia del contendere ai sensi dell’art. 34, comma 5, c.p.a. Il ritardo nell’esecuzione non preclude la condanna alle spese dell’Amministrazione resistente, la cui soccombenza virtuale è confermata dalla fondatezza della pretesa azionata. Ai fini della liquidazione del compenso, la serialità dei ricorsi proposti dai medesimi difensori per posizioni soggettive identiche giustifica una riduzione proporzionale del compenso, in applicazione analogica dell’art. 4, comma 2, del d.m. n. 55/2014.
Il Fatto
I ricorrenti, docenti, avevano adito il giudice ordinario per ottenere la carta elettronica del docente di cui all’art. 1, comma 121, l. n. 107/2015 per gli anni scolastici di rispettiva spettanza. Il Tribunale di Bergamo, con sentenza passata in giudicato, aveva accolto la domanda e condannato il Ministero dell’Istruzione e del Merito a mettere a disposizione dei ricorrenti il beneficio economico, pari a € 500,00 annui.
A fronte della mancata esecuzione spontanea del dictum, i docenti hanno proposto ricorso per ottemperanza dinanzi al TAR Lombardia, sezione staccata di Brescia. Nel corso del giudizio, l’Amministrazione ha documentato l’avvenuto accreditamento delle somme dovute sul borsellino elettronico dei ricorrenti, i quali hanno conseguentemente chiesto che fosse dichiarata cessata la materia del contendere, con rifusione delle spese per la soccombenza virtuale del Ministero.
La Motivazione della Corte
Il Tribunale ha dichiarato la cessazione della materia del contendere, rilevando che l’adempimento sopravvenuto aveva integralmente soddisfatto la pretesa fatta valere, rendendo superfluo ogni ulteriore accertamento sulla fondatezza del ricorso. L’esito del giudizio è stato tuttavia condizionato dalla natura tardiva dell’esecuzione spontanea della sentenza.
Sul punto, la sentenza afferma che il ritardo nell’adempimento conferma l’incontestata fondatezza della pretesa originaria. Ne deriva l’applicazione del principio della soccombenza virtuale, in forza del quale le spese del giudizio di ottemperanza devono essere poste a carico dell’Amministrazione resistente, risultata inadempiente fino all’instaurazione del giudizio.
Quanto alla liquidazione del compenso, il Collegio ha valorizzato il comportamento collaborativo del Ministero, che ha comunque provveduto al pagamento. Ha inoltre considerato la serialità dei ricorsi patrocinati dai medesimi difensori, i quali avevano proposto almeno una dozzina di giudizi di contenuto analogo dinanzi al medesimo Tribunale. Tale circostanza ha consentito l’adozione di modalità gestionali standardizzate, con riduzione dell’impegno professionale per ciascun giudizio.
Su tali basi, in applicazione analogica dell’art. 4, comma 2, del d.m. n. 55/2014 — che disciplina l’aumento del compenso unico in caso di assistenza di più soggetti aventi la stessa posizione processuale — il Tribunale ha ritenuto giustificata una riduzione proporzionale del compenso, stante l’identità delle situazioni sostanziali e processuali dei ricorrenti e delle questioni trattate. L’Amministrazione è stata pertanto condannata alla rifusione delle spese, liquidate in € 500,00 oltre accessori, con distrazione in favore dei difensori antistatari.
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Nota della Redazione
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