Misure di prevenzione: in cassazione deducibile solo motivazione inesistente o apparente (Cass. pen. Sez. V n. 36932 del 12.11.2025)
Principi di diritto (Massima)
In materia di misure di prevenzione, ai sensi degli artt. 10 e 27 d.lgs. n. 159 del 2011, il ricorso per cassazione avverso i provvedimenti applicativi delle misure patrimoniali è ammesso solo per violazione di legge. Ne consegue che nel sindacato sulla motivazione è esclusa dal novero dei vizi deducibili l’illogicità manifesta di cui all’art. 606, lett. e), cod. proc. pen., potendosi denunciare esclusivamente la motivazione inesistente o meramente apparente, quale violazione dell’obbligo di provvedere con decreto motivato. Il giudice di legittimità non può procedere a una rinnovata valutazione del compendio probatorio, né rivalutare l’efficacia dimostrativa dei documenti prodotti dalle parti.
Il Fatto
La Corte d’appello di Bologna, in parziale riforma del decreto del Tribunale di Bologna, sezione misure di prevenzione, ha revocato la confisca di quattro fabbricati e ha confermato, per il resto, la sorveglianza speciale con obbligo di soggiorno per la durata di quattro anni, nonché la confisca di beni mobili registrati, somme su conti e di ulteriori beni ritenuti fittiziamente intestati a terzi, tra cui tre terreni.
Il proposto e la terza interessata hanno impugnato il decreto con separati ricorsi per cassazione. Il primo ha dedotto la violazione degli artt. 1 e 6 d.lgs. n. 159 del 2011 e l’apparente motivazione sull’attualità della pericolosità, contestando la qualificazione del proprio stato come latitanza. La seconda ha censurato la violazione degli artt. 20 e 24 d.lgs. n. 159 del 2011 e la motivazione apparente sulla confisca dei terreni, rivendicandone la provenienza da risorse estranee al proposto.
La Motivazione della Corte
La Corte muove dalla delimitazione del perimetro del giudizio di legittimità. Richiamato l’art. 27, secondo comma, d.lgs. n. 159 del 2011, che rinvia all’art. 10, si afferma che avverso il decreto della Corte d’appello il ricorso è ammesso solo per violazione di legge. Da ciò discende l’esclusione dell’illogicità manifesta e la residualità del solo vizio di motivazione inesistente o apparente, in quanto riconducibile alla violazione dell’obbligo di decreto motivato.
Sul ricorso del proposto, il motivo è giudicato generico e manifestamente infondato. Il giudizio di pericolosità sociale e della sua attualità non si fonda soltanto sulla data dell’ultimo reato o sul preteso stato di latitanza, ma su una pluralità di elementi: la dedizione ventennale al crimine in più settori, con strumentalizzazione dell’attività imprenditoriale, le società riconducibili al ricorrente, la sproporzione tra redditi e investimenti e i collegamenti con ambienti esteri. Quanto alla latitanza, il provvedimento distingue nettamente lo stato di irreperibilità, relativo al procedimento di prevenzione, dalla sottrazione alla misura cautelare del 2022, valorizzata ai fini dell’attualità.
La Corte richiama quindi l’indirizzo per cui, alla luce della Corte costituzionale n. 24 del 2019, le categorie di delitto legittimanti la misura della pericolosità generica ex art. 1, comma 1, lett. b), d.lgs. n. 159 del 2011 devono presentare il triplice requisito dei delitti commessi abitualmente, generanti profitti e costituenti fonte di reddito (Sez. V n. 182 del 2020, Zangrillo).
Anche il ricorso della terza interessata è inammissibile. La ricorrente ripropone censure già sottoposte al giudice d’appello, sollecitando una inammissibile rivalutazione del materiale probatorio. La motivazione del provvedimento è logica e non apparente: i redditi da lavoro dipendente risultano incompatibili con la cifra dichiarata per l’acquisto dei terreni, né è stata offerta prova di accantonamenti. Le deduzioni sulla cointestazione del conto e sulla provenienza delle risorse da familiari sono state respinte per genericità, mancando indicazioni su date, valori e consistenza dei beni. All’inammissibilità conseguono la condanna alle spese processuali e il versamento di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende.
Nota della Redazione
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