Modifica sostanziale AIA, sanzione per attività eccedente i limiti autorizzati (TAR Abruzzo n. 344 del 10.07.2025)

Principi di diritto (Massima)
La comunicazione di modifiche non sostanziali di un impianto soggetto ad AIA, ai sensi dell’art. 29-nonies, comma 1, d.lgs. n. 152/2006, non obbliga l’autorità competente a indire la conferenza di servizi decisoria, ove il gestore non abbia presentato una nuova domanda di AIA per modifica sostanziale. L’autorità conserva il potere discrezionale di accertare la sostanzialità della modifica e di sanzionare l’attività esercitata in difetto delle prescritte procedure di valutazione ambientale. Integra modifica sostanziale l’incremento della capacità produttiva pari o superiore al 50% di quella autorizzata, anche quando le vasche di scarico non superino i valori soglia dell’Allegato VIII. È legittima la sanzione amministrativa dell’art. 29, comma 4, d.lgs. n. 152/2006 per esercizio dell’attività in misura eccedente i limiti sottoposti a verifica di assoggettabilità a VIA, accertato mediante istruttoria tecnica non puntualmente contestata.

Il Fatto

La società ricorrente gestiva un impianto di galvanizzazione e zincatura elettrolitica, autorizzato con AIA rilasciata dalla Regione Abruzzo. In data 13 marzo 2020 la società comunicava, ai sensi dell’art. 29-nonies d.lgs. n. 152/2006, l’intenzione di apportare modifiche non sostanziali all’impianto. Dopo interlocuzioni con l’ARTA, la Regione qualificava le modifiche come sostanziali, per l’incremento della capacità produttiva superiore al 50% rispetto a quella autorizzata.

Il CCR-VIA, con il giudizio impugnato, escludeva il progetto dalla procedura di VIA a determinate condizioni e irrogava alla società la sanzione amministrativa di euro 50.000,00 ai sensi dell’art. 29, comma 4, d.lgs. n. 152/2006, per avere reiteratamente esercitato l’attività in misura eccedente i limiti autorizzati. La società impugnava il provvedimento e gli atti presupposti, deducendo vizi di istruttoria e motivazione, violazione del principio di proporzionalità e del legittimo affidamento, nonché la mancata indizione della conferenza di servizi.

La Motivazione della Corte

Il Collegio esamina con priorità il terzo motivo, di natura procedimentale, relativo all’omessa convocazione della conferenza di servizi. Richiamando l’art. 29-nonies, comma 1, d.lgs. n. 152/2006, il Tribunale ricostruisce i poteri dell’autorità competente dinanzi alla comunicazione del gestore. Questa può aggiornare direttamente l’AIA oppure, se rileva che le modifiche incidono significativamente sull’ambiente, invitare il gestore a presentare una nuova domanda.

Il termine di sessanta giorni non è perentorio: il gestore che proceda comunque assume il rischio di un diniego tardivo. L’amministrazione può sempre riconoscere la sostanzialità della modifica e sanzionare le opere realizzate senza autorizzazione, secondo il principio espresso da Consiglio di Stato, sezione IV, 27 ottobre 2023, n. 9265. Poiché la società non ha mai presentato una nuova domanda di AIA, la Regione non era tenuta a convocare la conferenza ex art. 29-quater, comma 5, d.lgs. n. 152/2006.

Sul primo e secondo motivo, il Collegio affronta la questione dell’incremento produttivo oltre il 50%. L’art. 5, comma 1, lettera l-bis), d.lgs. n. 152/2006 e l’Allegato 1 della deliberazione di Giunta regionale n. 118/2019 qualificano come sostanziali le modifiche che comportano un incremento pari o superiore al 50% della capacità di progetto autorizzata. La tesi della ricorrente, secondo cui il mancato superamento del volume delle vasche di scarico escluderebbe l’incremento, è smentita dalle verifiche dell’ARTA, basate sul consumo specifico di zinco, che hanno accertato una potenzialità superiore, per alcuni prodotti, di oltre dieci volte rispetto ai valori autorizzati.

La società aveva peraltro essa stessa riconosciuto la modifica sostanziale, salvo poi omettere la relativa istanza e l’attivazione della verifica di assoggettabilità a VIA. Il comportamento procedimentale è dunque contraddittorio. La Regione non ha mai riconosciuto la non sostanzialità delle modifiche, non essendo stata fornita la documentazione richiesta. Irrilevante è l’adempimento alle diffide sui valori limite degli scarichi.

Il Collegio esclude infine la lesione del legittimo affidamento: l’istanza di verifica non è stata corredata da una corretta e veritiera comunicazione dei dati sulla massima potenzialità dell’impianto. Manca una situazione di apparenza creata dall’amministrazione con un provvedimento attributivo di vantaggio. Il ricorso è respinto, con compensazione delle spese in ragione della complessità della vicenda e dell’assenza di difesa sostanziale della Regione.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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