Ricollocazione post sisma e cessazione dell’attività: legittima la demolizione (Cons. Stato n. 1672 del 03.03.2026)
Principi di diritto (Massima)
La legittimità dei manufatti provvisori realizzati in base alla disciplina emergenziale post sismica è condizionata alla persistenza della destinazione d’uso per la quale il titolo è stato rilasciato. Venuta meno l’attività economica che ne aveva giustificato la ricollocazione, l’opera resta priva di titolo edilizio e la sua demolizione è doverosa. Il giudicato penale che abbia escluso l’abuso originario non osta al provvedimento di ripristino fondato sul successivo venir meno delle condizioni di legittimità. Il potere di repressione degli abusi edilizi è doveroso e vincolato, con la conseguenza che la sua natura officiosa rende irrilevante l’eventuale mancata instaurazione del contraddittorio procedimentale.
Il Fatto
Nel primo grado l’appellante ha impugnato un’ordinanza di ripristino con cui il Comune dell’Aquila ha ingiunto la demolizione di un fabbricato adibito a ristorante — realizzato per la ricollocazione dell’attività a seguito del sisma del 2009, in forza di delibera consiliare — e di tre container metallici. Il provvedimento rilevava che l’attività di ristorazione non era più attiva e che i manufatti erano privi di titoli edilizi. La particella catastale risultando intestata a un soggetto deceduto, l’ingiunzione è stata indirizzata a tutti gli eredi, tra cui l’odierno appellante.
Il TAR Abruzzo ha respinto ricorso e motivi aggiunti, compensando le spese. Ha ritenuto legittima l’adozione nei confronti di tutti i potenziali eredi, infondate le censure di difetto di istruttoria e motivazione per essere stata la destinazione d’uso ormai perduta, esclusa una sanatoria generalizzata ad opera della l.r. Abruzzo n. 29 del 2020 e ritenuta la comunicazione di avvio consegnata al ricorrente. Contro tale decisione è stato proposto appello.
La Motivazione della Corte
Il Collegio affronta anzitutto il rapporto con il giudicato penale. La sentenza assolutoria del Tribunale penale aveva escluso l’abuso originario osservando che i realizzatori avevano usufruito delle semplificazioni procedurali post terremoto. Secondo il Consiglio di Stato quella pronuncia non è contraddetta dall’ordinanza comunale, che non nega la sussistenza iniziale delle condizioni per la ricollocazione, ma rileva che esse sono successivamente venute meno per cessazione dell’attività.
Quanto alla dedotta integrazione della motivazione, l’eventuale decadenza dal titolo commerciale è irrilevante: l’argomento posto a base del provvedimento è la cessazione dell’attività di ristorazione. Sebbene l’appellante la qualifichi come mera sospensione, è dirimente che essa non fosse più in essere al momento dell’adozione dell’atto e non sia stata ripresa, circostanze non specificamente contestate e desumibili dagli atti di causa.
Sul rilievo della residenza stabilita nel manufatto, il Collegio chiarisce che non è decisivo l’uso abitativo, quanto la perdita dell’originaria destinazione di ristorante. La l.r. Abruzzo n. 29 del 2020, inoltre, non prevede una sanatoria immediata e diretta dei manufatti provvisori: essa consente ai Comuni di adeguare gli strumenti urbanistici al fine di ricomprendere in aree edificabili i lotti interessati. Per invocarne l’applicazione occorrerebbe dimostrare il recepimento e l’attuazione da parte dell’ente locale, prova mancante.
Infine, il carattere doveroso e vincolato del potere di repressione degli abusi edilizi rende infondate le doglianze sul contraddittorio procedimentale e sulla provenienza della segnalazione: l’esercizio del potere rimane legittimo anche in assenza di contraddittorio e la sua natura officiosa rende ininfluente che il Comune ne sia venuto a conoscenza nel corso di un procedimento avviato per una diversa situazione. L’appello è quindi respinto, con compensazione delle spese in ragione della novità della questione sostanziale.
Nota della Redazione
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