Quesiti ambigui in preselezione concorsuale e obbligo di rimodulazione del punteggio (TAR Sicilia n. 2244 del 10.07.2025)
Principi di diritto (Massima)
Il quesito a risposta multipla inserito in una prova preselettiva concorsuale deve possedere i requisiti di univocità, chiarezza e non equivocità. Ove il quesito ammetta più risposte parimenti corrette, ovvero risulti giuridicamente errato nella soluzione indicata come esatta dalla commissione, esso è illegittimo e compromette i principi di par condicio e di corretto espletamento della selezione. In tal caso il giudice amministrativo annulla gli atti nella parte di interesse e impone all’amministrazione di rimodulare il punteggio o di riconoscere quello pieno per ciascuna risposta contestata, così da consentire al candidato di proseguire la procedura. La valutazione di equivalenza semantica tra risposte va condotta alla luce dei canoni funzionali del pubblico impiego, prevalendo il rispetto delle procedure sull’approccio meramente relazionale.
Il Fatto
La ricorrente partecipava al concorso pubblico bandito dall’Università degli Studi di Catania con deliberazione dirigenziale n. 4970 del 19 dicembre 2023 per l’assunzione di 43 unità di personale di categoria C, area amministrativa. Superata la fase di ammissione, affrontava la prova preselettiva svoltasi nei giorni 15, 16 e 17 aprile 2025, riportando un punteggio di 42,69, inferiore alla soglia di 43,03 necessaria per accedere alla prova scritta.
La candidata impugnava l’esclusione e gli atti connessi, deducendo l’erroneità e l’ambiguità di tre quesiti, identificati con i numeri 30, 34 e 53, dai quali sarebbe derivata l’attribuzione di un punteggio inferiore al dovuto. Chiedeva il riconoscimento di ulteriori 3,16 punti complessivi, sufficienti al superamento della soglia. L’amministrazione resistente contestava integralmente le doglianze, sostenendo la conformità della procedura e la correttezza delle risposte indicate come esatte.
La Motivazione della Corte
In via preliminare il Collegio esclude la sussistenza di controinteressati, in mancanza di una graduatoria definitiva, e ritiene correttamente circoscritto il contraddittorio alla sola amministrazione, richiamando il precedente TAR Lazio, Sez. II, n. 9821/2024. Nel merito, la decisione si concentra sulla legittimità dei tre quesiti contestati.
Quanto al quesito n. 30, relativo agli effetti della presentazione di un ricorso amministrativo privo di elementi essenziali, la commissione aveva indicato come corretta la risposta “nullità“, mentre la ricorrente aveva optato per “inammissibilità“. Il Tribunale osserva che, pur essendo il ricorso sostanzialmente nullo, la presentazione di un atto privo di elementi essenziali determina una pronuncia di inammissibilità. Il quesito risulta pertanto giuridicamente errato e ambiguo, con compromissione del principio di certezza del concorso.
Con riferimento al quesito n. 34, concernente la nozione di documento amministrativo, la commissione aveva ritenuto esatta la risposta “documenti amministrativi”, mentre la ricorrente aveva scelto “verbali”. Il Collegio rileva che la nozione legislativa di cui all’art. 22 legge n. 241/1990 è ampia e comprensiva di più species documentali, e che il termine “verbale” descrive specifiche forme con funzione probatoria. Ne deriva una duplicità di risposte corrette, che viola i principi di univocità e par condicio.
In ordine al quesito n. 53, sulla gestione dell’utenza in stato di frustrazione, il Tribunale ritiene più corretta in diritto la risposta scelta dalla ricorrente, incentrata sul mantenimento della calma e sulla risoluzione secondo le procedure. Il comportamento del pubblico dipendente deve improntarsi al rigoroso rispetto della normativa e alla professionalità, elementi che prevalgono sull’enfasi relazionale dell’empatia. Il punteggio per tale quesito va dunque integralmente riconosciuto.
Il ricorso è accolto e gli atti impugnati sono annullati nella parte di interesse. L’amministrazione dovrà adottare i correttivi necessari mediante rimodulazione del punteggio o attribuzione del punteggio pieno per ciascuna risposta contestata, consentendo alla candidata di essere riammessa alla prosecuzione della selezione. Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate in 1.500 euro, oltre accessori e rimborso del contributo unificato.
Nota della Redazione
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