Verifica di anomalia e offerta complessiva: irrilevante l’analisi della singola voce (TAR Toscana n. 1325 del 18.11.2024)
Principi di diritto (Massima)
In sede di verifica di anomalia il giudizio di congruità dell’offerta investe la proposta economica nel suo complesso e non i singoli prezzi unitari. Il prezzo dell’opera e il ribasso unico si calibrano sull’intero importo a base di gara, sicché possono sussistere economie per alcune voci e diseconomie per altre, apprezzabili solo nella loro complessiva interazione. Il concorrente che contesti la valutazione positiva della stazione appaltante deve fornire indici concreti di inattendibilità dell’offerta e dell’operato amministrativo. È infondata la doglianza che isoli una singola voce di prezzo per estenderne automaticamente il deficit a tutta l’offerta. La promessa di acquisto dell’immobile sottoscritta dalla consorziata indicata come esecutrice è idonea a giustificare il corrispettivo offerto dal consorzio, rientrando nei rapporti interni tra consorziate la determinazione dell’importo per l’acquisto del bene.
Il Fatto
Il ricorrente, consorzio classificatosi terzo nella graduatoria di una procedura aperta bandita da un’università per lavori di rilevante importo, impugna l’aggiudicazione disposta in favore del secondo classificato. Il primo graduato era stato escluso all’esito delle verifiche; l’offerta del secondo, ribassata del 22,62% sul differenziale, era stata invece ritenuta congrua dalla stazione appaltante sulla base della relazione del RUP.
Il ricorrente, divenuto secondo in graduatoria, contesta l’esito della verifica di anomalia sotto plurimi profili: asserita incompletezza delle giustificazioni, omessa considerazione di spese generali e utile d’impresa, sottostima dei costi per trasporti, attrezzature e noli, genericità del ricorso al subappalto e inattendibilità della promessa di acquisto dell’immobile sottoscritta da una consorziata. Chiede quindi l’annullamento dell’aggiudicazione e la declaratoria di inefficacia del contratto eventualmente stipulato.
La Motivazione della Corte
Il Collegio muove dalla conformità dell’offerta al modulo predisposto dal disciplinare di gara, rilevando che il dettaglio economico conteneva tutti i campi richiesti: valore offerto per l’esecuzione dei lavori, oneri della sicurezza afferenti l’impresa, costi della manodopera non ribassabili, prezzo per il trasferimento dell’immobile e differenziale tra le due poste. L’offerta era dunque completa e risultata anomala su base aritmetica.
Quanto alle giustificazioni, il Tribunale osserva che il concorrente aveva esplicitato le proprie scelte imprenditoriali attraverso tabelle analitiche delle lavorazioni, con indicazione dell’importo della manodopera, dell’incidenza della fornitura, delle spese generali, dell’utile d’impresa, del costo complessivo della commessa e dell’utile dell’intera operazione finanziaria. Tali elementi, condivisi dal RUP, sono stati ritenuti idonei a porre la stazione appaltante in condizione di valutare la congruità.
Il passaggio centrale riguarda il metodo di valutazione. Il ricorrente aveva isolato una voce tariffaria del calcestruzzo per sostenere che spese generali e utile fossero state indebitamente comprese nel prezzo di fornitura e che l’offerta risultasse in perdita per milioni di euro. Il Collegio ritiene il rilievo non decisivo: il prezzo dell’opera e il ribasso unico si calibrano sull’intero importo a base di gara e non sui singoli prezzi unitari, cosicché le economie e le diseconomie delle diverse voci vanno considerate nel loro complesso. Il riferimento alla singola voce non può essere automaticamente esteso all’intera offerta.
Il Tribunale sottolinea altresì che il ricorrente non ha offerto alcun indice concreto di inattendibilità dell’operato della pubblica amministrazione. Le censure su trasporti, attrezzature, noli e subappalto restano sul piano assertivo e non scalfiscono la valutazione complessiva.
Infine, la doglianza sulla promessa di compravendita è respinta: la sottoscrittrice è una consorziata del consorzio aggiudicatario, indicata come impresa esecutrice, e nell’ambito dei rapporti tra consorziate poteva ben essere stabilito l’importo indicato per l’acquisto del bene. Il ricorso è pertanto respinto, con condanna del ricorrente alle spese di lite in favore dell’università e del consorzio aggiudicatario.
Nota della Redazione
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