Cessazione della materia del contendere e spese compensate per spontanea conformazione (Cons. Stato n. 3363 del 29.04.2026)

Principi di diritto (Massima)
La sopravvenuta e pacifica soddisfazione dell’interesse sostanziale perseguito dall’appellante determina la cessazione della materia del contendere e impone l’annullamento senza rinvio della sentenza di primo grado, non essendo più necessaria alcuna pronuncia sul merito dell’impugnazione. La spontanea conformazione dell’amministrazione alla statuizione resa in un distinto giudizio tra le stesse parti, volontariamente estesa alle annualità oggetto del nuovo contenzioso, integra un comportamento che giustifica la compensazione integrale delle spese del doppio grado di giudizio. Rilevano, in tale valutazione, la tempestività della condotta e la complessità e novità delle questioni esaminate.

Il Fatto

La società appellante aveva chiesto al GSE il riconoscimento di un’unità di cogenerazione come cogenerativa ad alto rendimento e l’accesso al regime di sostegno previsto dal d.m. 5 settembre 2011. Il GSE, con provvedimento del 2018, ha riconosciuto la qualifica CAR ma ha respinto l’accesso al regime di sostegno. Il TAR Lazio, con sentenza n. 7318/2025, ha respinto il ricorso e compensato le spese.

Proposto appello, nelle more la società ha depositato memoria ex art. 73 c.p.a. rappresentando che, a seguito della sentenza di questo Consiglio n. 5864/2025 — resa su altro ricorso relativo ai certificati per il 2016 — il GSE aveva riconosciuto i certificati anche per le annualità oggetto del presente giudizio. Ha quindi chiesto la declaratoria di estinzione per cessazione della materia del contendere, insistendo per la condanna alle spese.

La Motivazione della Corte

Il Collegio dà atto, come pacifico tra le parti, dell’avvenuta piena soddisfazione dell’interesse sostanziale sotteso all’azione. Su tale presupposto dichiara la cessazione della materia del contendere e, per l’effetto, l’annullamento senza rinvio della sentenza di primo grado, richiamando Cons. Stato, sez. IV, n. 6824 del 2021, sez. VI, n. 8508 del 2021 e sez. II, n. 9779 del 2025, resa su altro ricorso della stessa società.

La questione realmente dibattuta attiene alle spese. L’appellante si oppone alla compensazione; il GSE invoca la spontaneità della propria condotta, avendo autonomamente rivisto i precedenti dinieghi parziali e accolto tutte le richieste oggetto di giudizio. Il Collegio accoglie questa impostazione e dispone l’integrale compensazione delle spese del doppio grado.

Due sono gli argomenti addotti. Il primo è la tempestiva e spontanea conformazione del GSE alla sentenza n. 5864/2025, volontariamente estesa alle altre annualità: una condotta che il Collegio qualifica come meritevole di tutela sul piano delle spese. Il secondo è la complessità e novità delle questioni esaminate e risolte in quella decisione, profilo già riconosciuto nella richiamata sentenza n. 9779/2025, resa su analoga definizione di altro contenzioso tra le stesse parti.

Il percorso argomentativo resta quindi sul piano processuale: accertata la sopravvenuta carenza di interesse, il giudice non esamina il merito dell’unico motivo di appello — incentrato sulla violazione del d.lgs. n. 20/2007, dell’art. 2 del d.m. 5 settembre 2011 e della Direttiva 2004/8/CE, oltre che sui profili di eccesso di potere — e definisce il giudizio nei termini sopra indicati, con integrale compensazione.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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