Modifiche precarie a stabilimento balneare e ordine di demolizione illegittimo (TAR Sicilia n. 1664 del 06.05.2024)

Principi di diritto (Massima)
L’ordine di rimessione in pristino e di demolizione ex art. 31 del d.P.R. n. 380/2001 presuppone lavori eseguiti in assenza di permesso di costruire, in totale difformità rispetto al medesimo ovvero con variazioni essenziali. Le modifiche alle strutture balneari realizzate con le procedure semplificate consentite dalla legislazione regionale emergenziale, che non alterino in modo sostanziale le opere né aumentino la superficie concessa, non integrano alcuno di tali presupposti. La loro eventuale omissione di comunicazione agli uffici competenti è sanzionabile sul piano amministrativo, ma non legittima la demolizione di quanto realizzato. La motivazione per relationem è ammessa e non è illegittima la mancata allegazione dell’atto richiamato, purché lo stesso sia prodotto in giudizio e non si tratti di integrazione postuma.

Il Fatto

La ricorrente è titolare di una ditta subentrata nella concessione demaniale marittima di un’area destinata a stabilimento balneare, con autorizzazione allo svolgimento di attività di somministrazione e ristorazione su piattaforma in legno facilmente rimovibile. Il precedente concessionario aveva apportato, mediante opere precarie, alcune modifiche alle coperture previste nel progetto approvato, seguendo le disposizioni regionali adottate per la riapertura delle attività economiche nel periodo emergenziale. Le modifiche erano state comunicate alle amministrazioni interessate tramite il deposito degli elaborati planimetrici.

A seguito di un esposto di un comitato, il Comune ha contestato l’assenza del titolo edilizio e ha adottato un provvedimento definitivo che ha disposto la sospensione dell’attività e la rimessione in pristino dello stato dei luoghi, rilevando superfici coperte non corrispondenti alle planimetrie depositate. La ricorrente ha impugnato il provvedimento e gli atti presupposti, chiedendo l’annullamento.

La Motivazione della Corte

Il Collegio richiama l’art. 7, comma 8, della l.r. n. 9/2020, che ha consentito ai concessionari di apportare modifiche alle strutture balneari con procedure semplificate, purché senza alterazione sostanziale delle opere né aumento della superficie concessa, e la proroga disposta dall’art. 6, comma 2, della l.r. n. 32/2020. Su questa base esamina la censura relativa all’ordine di demolizione.

Il Tribunale rileva che il potere repressivo dell’art. 31 del d.P.R. n. 380/2001 esige uno dei tre presupposti tipici: assenza di permesso, difformità totale o variazioni essenziali. Nessuno di essi risulta sussistere. Il Genio Civile e l’Assessorato regionale, previo sopralluogo, hanno dichiarato le modifiche conformi alla normativa emergenziale e ai progetti depositati. La stessa proposta di provvedimento del Comune assimila le procedure semplificate a CILA, SCIA e SCA, la cui omissione determina mere sanzioni economiche.

La Corte sottolinea che l’ingombro complessivo della struttura è rimasto immutato, come confermato dalla relazione tecnica e dalla proposta comunale. È dunque erroneo il richiamo all’art. 27 della l.r. n. 16/2016 per giustificare il ripristino, poiché si tratta di opere assentibili mediante procedure semplificate.

Quanto alla sospensione dell’attività, la presentazione della SCA per le nuove aree, in assenza di determinazioni contrarie del Comune, rende l’agibilità incontestabile e fa venir meno il presupposto del provvedimento. Respinte le censure su avvio del procedimento e motivazione, il ricorso è accolto con annullamento degli atti e compensazione delle spese.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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