Affidamento a società esterna della preselezione e omessa pubblicazione dei quesiti (TAR Sardegna n. 196 del 08.03.2024)
Principi di diritto (Massima)
La pubblica amministrazione può affidare a una società specializzata la predisposizione della banca dati dei quesiti della prova preselettiva e la loro estrazione in batterie, senza che ciò integri un vizio di legittimità della procedura. La commissione giudicatrice conserva la funzione di garanzia del regolare svolgimento della prova, anche quando non abbia preso visione dei quesiti né validati gli stessi, purché sovrintenda alle operazioni di sorteggio. L’omessa pubblicazione preventiva della banca dati non lede la par condicio competitorum quando tutti i concorrenti versino nella medesima condizione di non conoscenza dei quesiti. La soppressione in autotutela della delibera regionale che imponeva la pubblicazione non determina alcun vuoto normativo, trovando applicazione il principio di separazione tra indirizzo politico e gestione amministrativa.
Il Fatto
La ricorrente partecipava alla prova preselettiva di un concorso pubblico regionale per il reclutamento di quaranta dirigenti, indetto con determinazione dirigenziale del gennaio 2023. Il bando prevedeva un’eventuale preselezione con sessanta quesiti a risposta multipla, da cui sarebbero stati ammessi alle prove scritte i primi classificati in numero pari al quintuplo dei posti. La ricorrente non superava la soglia e impugnava l’intera procedura, deducendo l’incompetenza del direttore generale, il conflitto di interessi, la mancata applicazione della delibera regionale sui criteri concorsuali e i profili di illegittimità dell’affidamento del servizio a una società esterna.
Con motivi aggiunti estendeva l’impugnazione agli atti di ammissione con riserva e alla fissazione delle date delle prove scritte. Il Tribunale respingeva l’istanza cautelare e, all’udienza pubblica, tratteneva la causa in decisione.
La Motivazione della Corte
Il Collegio esamina anzitutto il riparto di competenze tra direttore generale e dirigente di servizio. L’art. 55 della legge regionale n. 31/1998 attribuisce espressamente alla direzione generale competente in materia di personale la nomina delle commissioni giudicatrici. Quanto al bando, l’art. 24, lett. b), della medesima legge consente al direttore generale di curare direttamente l’attuazione dei piani, potendone affidare solo “di norma” la gestione ai direttori di servizio: nel caso di specie si trattava dell’esercizio di un potere attuativo del piano triennale del fabbisogno, non di un illegittimo potere sostitutivo.
Infondata è anche la censura sul conflitto di interessi. Le allegazioni sulla presenza di parenti tra i partecipanti risultano prive di supporto probatorio. Quanto all’obbligo di astensione, dagli atti emerge che la dirigente comunicò tempestivamente l’avviso di conclusione delle indagini e che, dal ricevimento dell’autorizzazione del responsabile della prevenzione della corruzione, si astenne correttamente dall’adozione degli atti concorsuali.
Sul terzo motivo il Tribunale rileva che l’obbligo di pubblicare la banca dati cinquanta giorni prima della prova, previsto dalla delibera della Giunta regionale n. 41/13, è stato travolto dall’annullamento in autotutela disposto con la delibera n. 24/10 del 13 luglio 2023. Lo svolgimento della prova senza pubblicazione non violava quindi alcuna disposizione. La modifica della disciplina non ha alterato la par condicio: tutti i concorrenti hanno atteso invano la pubblicazione e hanno affrontato la prova senza studio preventivo dei quesiti.
Quanto al ruolo della società affidataria, il Collegio richiama l’orientamento secondo cui le prove preselettive, fondate su operazioni di mera ricognizione oggettiva, possono essere gestite anche da un soggetto esterno senza ledere le posizioni dei concorrenti (TAR Potenza, Sezione I, n. 393 dell’8 luglio 2015). La commissione ha sovrinteso al sorteggio delle batterie, assolvendo la funzione di garanzia. La distribuzione delle materie rientrava nella discrezionalità della ditta, non essendo imposta dal bando una ripartizione matematica. La soglia numerica di sbarramento è coerente con l’esigenza di funzionalità e gestibilità del concorso (Cons. Stato, Sezione VI, n. 5147 del 6 luglio 2021).
Il principio di contestualità delle prove è cedevole rispetto alle esigenze organizzative della preselezione, tanto più a fronte di quasi tremila candidati. I motivi aggiunti, nella parte in cui ripropongono censure tardive o mere valutazioni soggettive sull’opportunità della tempistica, sono inammissibili o infondati. Il ricorso è pertanto respinto, con compensazione delle spese.
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.