Obblighi di ripristino ambientale e successione nel ramo d’azienda (Cons. Stato n. 3613 del 08.05.2026)
Principi di diritto (Massima)
Gli obblighi di ripristino ambientale assunti dal titolare di un’attività estrattiva mediante convenzione qualificabile come accordo integrativo del provvedimento ai sensi dell’art. 11 della legge n. 241/1990 sono funzionali alla realizzazione dell’interesse pubblico al recupero del territorio e appartengono alla giurisdizione del giudice amministrativo. Il cessionario di un ramo d’azienda comprendente l’attività di escavazione succede in tali obblighi anche in mancanza di voltura dell’autorizzazione, non essendo invocabile la regola dell’art. 2560 cod. civ. sulla iscrizione nei libri contabili, incompatibile con la natura pubblicistica della convenzione. La clausola compromissoria contenuta in una convenzione non sottoscritta dall’ente creditore non è opponibile a quest’ultimo. L’obbligo di ripristino è indivisibile e ciascun Comune creditore può agire autonomamente a tutela del proprio territorio.
Il Fatto
Il Comune di Casorezzo ha adito il TAR per la Lombardia per accertare l’inadempimento delle società subentrate nei confronti della originaria titolare del polo estrattivo e per ottenere la condanna al ripristino ambientale e al risarcimento dei danni. Con sentenza n. 495 del 27 febbraio 2023 il TAR ha parzialmente accolto il ricorso, condannando le società al risarcimento del danno e alla rifusione delle spese.
La società cessionaria del ramo d’azienda ha proposto appello principale con otto motivi, investendo giurisdizione, clausola compromissoria, legittimazione attiva e passiva, applicabilità dell’art. 2560 cod. civ., prescrizione e quantificazione del danno. Hanno proposto appello incidentale sia la società incorporante sia il Comune, dolendosi della misura del risarcimento riconosciuto.
La Motivazione della Corte
Il Consiglio di Stato respinge tutti gli appelli. Quanto alla giurisdizione, la convenzione del 5 luglio 2002, collegata al rilascio dell’autorizzazione all’escavazione, rientra pienamente nella categoria degli accordi integrativi del contenuto del provvedimento ex art. 11 della legge n. 241/1990. Non si discute di aspetti meramente patrimoniali concernenti canoni o corrispettivi, bensì dell’adempimento di obbligazioni funzionali all’interesse pubblico al recupero del territorio: la controversia spetta al giudice amministrativo.
La clausola compromissoria è inopponibile al Comune, che non ha sottoscritto la seconda convenzione del 25 luglio 2002 che la contiene; in ogni caso gli obblighi di ripristino corrispondono a interessi pubblicistici e indisponibili, non a diritti soggettivi, come previsto dall’art. 12 cod. proc. amm. Il primo Comune creditore è legittimato ad agire a tutela del proprio territorio, senza limitazioni connesse all’azione di altri enti coinvolti. L’obbligo di ripristino, essendo indivisibile, è soggetto alla disciplina dell’art. 1319 cod. civ.: ciascun creditore può esigere l’intera prestazione (richiamata Cass. civ. Sez. II n. 24467 del 2017).
Il “Protocollo di intenti” del 21 gennaio 2012 non contiene alcuna espressa rinuncia del Comune alle prerogative scaturenti dagli atti sottoscritti e costituisce un tentativo di rimediare agli inadempimenti della controparte. Quanto alla legittimazione passiva, il ramo d’azienda ceduto comprendeva espressamente l’attività di escavazione e le residue potenzialità produttive: l’acquirente succede nell’obbligo di ripristino collegato allo sfruttamento, senza che la scelta di non chiedere la voltura dell’autorizzazione possa sottrarlo agli obblighi. La stessa appellante, con nota del 1° marzo 2013, ha manifestato la volontà di subentrare nelle convenzioni e nelle garanzie fideiussorie della dante causa.
La regola dell’art. 2560 cod. civ., che subordina all’iscrizione nei libri contabili l’effetto traslativo delle obbligazioni, non è compatibile con la natura pubblicistica della convenzione; in analogia con le convenzioni urbanistiche, gli accordi ex art. 11 l. n. 241/1990 vincolano tutti i soggetti che si giovano delle utilità collegate, in applicazione del principio cuius commoda, eius incommoda.
L’eccezione di prescrizione è infondata: il Comune non avrebbe potuto esigere le prestazioni dalla stipula, dovendo attendere l’ultimazione degli scavi dei lotti e il periodo successivo, termine non precisato dalle parti. La nuova autorizzazione del 2017 ha precluso l’attuazione degli obblighi convenzionali, ma non ha fatto venir meno l’obbligazione risarcitoria per il mancato tempestivo adempimento. L’art. 311 del d.lgs. n. 152/2006 attribuisce al Ministero la legittimazione sul danno ambientale extracontrattuale, ma non esclude che gli enti locali esigano prestazioni di ripristino da accordi pubblicistici. Il danno, dimostrato nell’an, è liquidato equitativamente ex art. 1226 cod. civ., con concorso di colpa del Comune ex art. 1227 cod. civ.; la somma di € 100.000 è congrua. Le spese del grado sono compensate.
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.
Riferimenti normativi
- Art. 1226 c.c. – Valutazione equitativa del danno
- Art. 1227 c.c. – Concorso del fatto colposo del creditore
- Art. 1319 c.c. – Diritto di esigere l'intero
- Art. 2560 c.c. – Debiti relativi all'azienda ceduta