Giurisdizione del giudice del lavoro sul riconoscimento dell’anzianità pre-ruolo (Corte dei Conti Sez. giur. Sicilia n. 278 del 24.07.2024)

Principi di diritto (Massima)
In materia di riparto di giurisdizione sulle controversie funzionali al diritto alla pensione dei pubblici dipendenti, occorre distinguere tra la domanda proposta nel corso del rapporto di impiego, che attiene agli obblighi del datore di lavoro ancorché a connotazione previdenziale, e la domanda formulata dal dipendente già in quiescenza, diretta a incidere esclusivamente sul rapporto previdenziale. La prima spetta al giudice del rapporto di lavoro; la seconda alla Corte dei conti. La giurisdizione contabile esclusiva, comprensiva delle controversie funzionali alla pensione, sussiste a condizione che la lite non implichi un effetto diretto e immediato nei confronti del datore di lavoro, sotto il profilo dell’insorgenza di obblighi datoriali connessi al riconoscimento della copertura previdenziale. Il criterio discriminante è il petitum sostanziale, individuato in funzione della concreta statuizione richiesta e della causa petendi, ossia della natura della posizione soggettiva dedotta, senza rilievo per la prospettazione della parte.

Il Fatto

La ricorrente, dipendente del Ministero dell’Istruzione immessa in ruolo nell’aprile 2014 dopo una serie di contratti a tempo determinato risalenti all’ottobre 2000, impugnava il decreto di ricostruzione di carriera che le aveva riconosciuto anni 9, mesi 2 e giorni 14 di anzianità, anziché anni 12, mesi 5 e giorni 22. Chiedeva quindi l’accertamento del diritto al riconoscimento integrale del periodo pre-ruolo e la condanna dell’Amministrazione al ricalcolo dell’anzianità utile ai fini giuridici ed economici.

L’Ufficio scolastico regionale eccepiva il difetto di giurisdizione del giudice contabile, l’inammissibilità della domanda e, in subordine, la prescrizione quinquennale. Il Ministero, costituitosi tramite l’Avvocatura dello Stato, ribadiva la legittimazione passiva esclusiva del Dicastero e l’appartenenza della controversia al giudice ordinario del lavoro, trattandosi di diritto soggettivo alla ricostruzione di carriera. All’udienza la parte ricorrente aderiva all’eccezione.

La Motivazione della Corte

Il Giudice monocratico dichiara il ricorso inammissibile per difetto di giurisdizione. Richiama la consolidata affermazione secondo cui la giurisdizione contabile in materia pensionistica è esclusiva e ricomprende le controversie funzionali alla pensione, tra cui riscatto, ricongiunzione e assegni accessori (Cass. Sez. Un. n. 11849 del 2016, n. 7755 del 2017, n. 26252 del 2018), ma chiarisce che tale principio va inteso secondo la lettura datane dalle Sezioni Unite.

Il riferimento centrale è Cass. Sez. Un. n. 15057 del 2017: la giurisdizione della Corte dei conti sussiste anche per le controversie funzionali alla pensione, purché non comporti, per essere la lite intrapresa dal lavoratore ancora in servizio, un effetto diretto e immediato verso il datore di lavoro, sotto il profilo dell’insorgenza di obblighi datoriali derivanti dal riconoscimento della copertura previdenziale. In tale evenienza la controversia riguarda in via immediata il rapporto di impiego e spetta al giudice ordinario.

Applicando il criterio del petitum sostanziale e della causa petendi, il Giudice rileva che la domanda non si esaurisce nel mero riconoscimento della copertura previdenziale per i periodi a tempo determinato, ma investe la ricostituzione della carriera e il ricalcolo dell’anzianità a ogni fine giuridico ed economico. Ne derivano condotte datoriali indispensabili, compreso l’eventuale versamento o la regolarizzazione contributiva. La lite attiene dunque al rapporto di impiego in corso e agli obblighi del datore di lavoro.

Il Giudice declina quindi la giurisdizione a favore del giudice ordinario in funzione di giudice del lavoro, con preclusione dell’esame di ogni ulteriore questione. Restano salvi gli effetti sostanziali e processuali della domanda ai sensi dell’art. 17, co. 2, c.g.c., in caso di riassunzione nel termine perentorio di tre mesi dal passaggio in giudicato. Le spese sono integralmente compensate ai sensi dell’art. 31, co. 3, c.g.c., stante la definizione su questione pregiudiziale.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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