Monetizzazione aree a standard dovuta anche senza clausola convenzionale (TAR Lombardia n. 349 del 26.04.2024)

Principi di diritto (Massima)
L’obbligo di cedere aree per servizi e attrezzature pubbliche, ovvero di corrispondere la relativa monetizzazione, nel caso di cambio di destinazione d’uso che comporti aumento del peso insediativo, trova la propria fonte direttamente nella legge e nelle previsioni dello strumento urbanistico, non nel contratto. La mancata inclusione della clausola nella convenzione urbanistica non impedisce all’amministrazione di intimare il pagamento, trattandosi di doveroso recupero di un credito. Il principio di liberalizzazione delle destinazioni d’uso non esonera dal reperimento delle aree per la destinazione di arrivo quando il passaggio avviene tra le macrocategorie dell’art. 23-ter d.P.R. n. 380/2001. È legittima la fissazione preventiva di valori unitari di monetizzazione nel Piano dei Servizi, commisurati alla destinazione di arrivo e non alla destinazione agricola dell’area.

Il Fatto

La ricorrente è proprietaria di un edificio in zona agricola, realizzato abusivamente dal dante causa come capannone agricolo/artigianale e sanato con condono edilizio. Nel 2018 il Comune rilasciava un permesso di costruire convenzionato per la ristrutturazione e l’ampliamento con passaggio alla destinazione residenziale, destinando l’immobile a unità abitativa e B&B. La convenzione imponeva gli oneri per le opere di urbanizzazione primaria, ma non prevedeva la cessione delle aree per servizi né la monetizzazione.

Rilevata l’omissione, il responsabile del Settore Urbanistica intimava il versamento di € 29.539,20, poi rideterminato in € 26.792,00 con nota del 29 maggio 2023. Respinta l’istanza di autotutela, la ricorrente impugnava i provvedimenti, dolendosi in particolare dell’assenza della clausola convenzionale, del contrasto con il principio di liberalizzazione delle destinazioni d’uso e dell’arbitrarietà dei parametri di calcolo.

La Motivazione della Corte

Il Collegio affronta anzitutto la questione della fonte dell’obbligazione. Poiché l’amministrazione aveva omesso di inserire nella convenzione l’apposita clausola e non aveva subordinato il rilascio del titolo al versamento, non restava altra via che l’intimazione, sul presupposto di un obbligo ex lege. La circostanza che la clausola manchi è irrilevante, perché la fonte non è negoziale ma legale, individuandosi nell’art. 6.1 delle NTA del Piano delle Regole e nell’art. 9.1 delle NTA del Piano dei Servizi.

La fonte negoziale sostituisce quella legale solo quando il privato accetti liberamente obbligazioni più onerose delle tariffe comunali. L’amministrazione può accettare una riduzione degli oneri, ma solo mediante rinuncia espressa e motivata su uno specifico interesse pubblico, non essendo ipotizzabile una rinuncia tacita prima della prescrizione decennale.

Quanto alla liberalizzazione delle destinazioni d’uso, l’art. 51 comma 1 della LR n. 12/2005 rende compatibili i passaggi tra le tipologie espressamente elencate, ma non esclude l’obbligo di reperire aree per la destinazione di arrivo. L’esonero opera solo all’interno delle macrocategorie dell’art. 23-ter d.P.R. n. 380/2001; il passaggio da produttiva a residenziale è mutamento rilevante. La disposizione urbanistica è quindi legittima, perché l’obbligo non discende dal passaggio in sé, ma dall’evoluzione verso una destinazione che genera maggiore spesa pubblica in termini di servizi. L’insediamento abitativo e ricettivo, rispetto al capannone, comporta più intensa frequentazione dell’immobile.

Sulla monetizzazione, il Collegio chiarisce che la convenzione del permesso di costruire convenzionato equivale a quella del piano attuativo per identità di funzione. La monetizzazione non è frutto di contrattazione paritetica ma espressione di un potere discrezionale; la scelta resta reversibile qualora il privato proponga la cessione di aree.

Quanto alla quantificazione, l’art. 51 comma 5 della LR n. 12/2005 consente di fissare criteri generali nel Piano dei Servizi. Sono legittimi importi unitari omogenei per destinazione, perché l’utilità economica del privato non è la conservazione dello stato iniziale, ma l’esonero dall’obbligo di reperire e cedere aree coerenti con la nuova destinazione. Il duplice valore contenuto nel provvedimento del 2020 è un refuso; corretto è il conguaglio dalla destinazione produttiva consolidata. Il ricorso è respinto, con compensazione delle spese.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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