Impianti di carburanti compatibili con ogni destinazione urbanistica, no a piano attuativo (TAR Sardegna n. 341 del 27.04.2024)

Principi di diritto (Massima)
La disciplina del d.lgs. 11 febbraio 1998 n. 32 ha liberalizzato l’installazione degli impianti di distribuzione carburanti, trasformando il precedente regime concessorio in una semplice autorizzazione. Ai sensi dell’art. 2, comma 1-bis, del d.lgs. n. 32/1998, la localizzazione degli impianti costituisce un mero adeguamento degli strumenti urbanistici in tutte le zone e sottozone del piano regolatore generale non sottoposte a particolari vincoli paesaggistici, ambientali o monumentali e non comprese nelle zone territoriali omogenee A. Ne consegue che l’impianto di carburanti, in quanto opera di urbanizzazione secondaria, è compatibile con qualunque destinazione urbanistica, salvo espressi divieti, e non necessita di piano attuativo. La sua realizzazione, pertanto, non può essere subordinata alla previa approvazione di un piano attuativo, che attiene all’urbanizzazione di un intero compendio destinato a nuovi insediamenti.

Il Fatto

La ricorrente presentava in data 13 giugno 2022, sul portale SUAPE del Comune di Cagliari, una DUA relativa ad un progetto per la realizzazione di un impianto di distribuzione di carburanti e GPL per autotrazione con struttura bar, su un lotto inquadrato in Zona Omogenea GT nel PUC.

Dopo una prima conferenza di servizi, il SUAPE rigettava l’istanza con determinazione n. 5750 del 19 settembre 2022, sulla base del parere contrario del Servizio Edilizia Privata. La società presentava osservazioni, rinunciando alla realizzazione del bar e allineando il progetto a quello originariamente approvato nel 2007. Indetta una nuova conferenza di servizi, il Servizio Edilizia Privata confermava il parere contrario, in particolare rilevando che, in assenza di piano attuativo, non sarebbe stato ammissibile alcun intervento di nuova costruzione ai sensi dell’art. 29 delle NTA del PUC. Il SUAPE rigettava quindi l’istanza con la determinazione n. 7922 del 30 novembre 2022, impugnata dalla ricorrente.

La Motivazione della Corte

Il Collegio richiama la disciplina del d.lgs. n. 32/1998, che ha inteso liberalizzare l’installazione degli impianti di distribuzione carburanti, passando da un regime di concessione amministrativa a quello di una semplice autorizzazione. L’art. 2, comma 1-bis, stabilisce che la localizzazione degli impianti costituisce un mero adeguamento degli strumenti urbanistici in tutte le zone e sottozone del piano regolatore generale non sottoposte a particolari vincoli e non comprese nelle zone territoriali omogenee A.

Il Tribunale richiama la giurisprudenza, fatta propria anche dallo stesso TAR Sardegna, secondo cui l’impianto di distribuzione di carburanti costituisce una infrastruttura compatibile con qualunque destinazione urbanistica, salvo espressi divieti, e non necessita di una variante di piano. In particolare, si è affermato che la necessità di ricorrere ad un piano attuativo va esclusa, in quanto la subordinazione dell’intervento edilizio al piano attuativo ha ad oggetto l’urbanizzazione di un intero compendio immobiliare da destinarsi a nuovi insediamenti, non già l’esecuzione dell’impianto di distribuzione carburante, che è ex se opera di urbanizzazione.

Il Collegio richiama anche la sentenza del TAR Sardegna n. 20/2020, secondo cui la normativa regionale sarda (L.R. n. 9/2006 e deliberazione G.R. n. 45/7 del 2003) prevede l’impossibilità di nuovi insediamenti solo per la “zona 1” (centro storico), e le regole regionali prevalgono sulle non conformi previsioni comunali. Alla luce di tali coordinate, il Comune ha erroneamente ritenuto di non poter assentire l’intervento in assenza di piano attuativo.

Quanto alla pretesa di verificare l’effettivo fabbisogno di nuovi impianti, il Tribunale rileva che consentire ai poteri di pianificazione territoriale di introdurre limitazioni allo svolgimento di attività economiche liberalizzate renderebbe gli enti locali arbitri assoluti delle stesse. Il secondo e il quarto motivo sono invece respinti: i precedenti progetti riguardano altra impresa, e le criticità documentali non risultano poste a fondamento del diniego. Il motivo procedimentale è assorbito. Il ricorso va quindi accolto, con annullamento del provvedimento e obbligo per l’Amministrazione di rideterminarsi entro sessanta giorni.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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