Monetizzazione ferie non godute e onere di allegare l’impedimento (TAR Marche n. 128 del 07.02.2024)
Principi di diritto (Massima)
La monetizzazione del congedo ordinario maturato e non fruito è subordinata, all’atto della cessazione del rapporto, alla ricorrenza dei presupposti tassativi previsti dalla normativa ratione temporis applicabile. Ai sensi dell’art. 14, comma 14, d.P.R. n. 395/1995, il pagamento sostitutivo è consentito quando il dipendente non abbia fruito del congedo per documentate esigenze di servizio; l’art. 18 d.P.R. n. 254/1999 ha aggiunto i soli casi di decesso, cessazione dal servizio per infermità e dispensa disposta dopo il collocamento in aspettativa per infermità. Il dipendente cessato per dimissioni volontarie, che non abbia chiesto per tempo la fruizione delle ferie residue né il differimento della decorrenza della cessazione, non può invocare la monetizzazione: la mancata fruizione dipende da una libera scelta del lavoratore. Resta fermo l’onere di impugnare tempestivamente il provvedimento che ha disposto la cessazione volontaria dal servizio.
Il Fatto
Il ricorrente, già ispettore capo della Polizia di Stato, era stato collocato a riposo a domanda con decorrenza dal 2 maggio 2002. Nel periodo intercorrente tra la presentazione della domanda e la cessazione effettiva aveva subito un incidente stradale in servizio, con postumi protrattisi fino al 27 maggio 2002. Ha quindi chiesto la monetizzazione degli otto giorni di ferie residue del 2001 e degli otto maturati nel 2002, non fruiti per quelle ragioni.
Il Ministero dell’Interno ha negato il pagamento, ritenendo che la mancata fruizione non dipendesse da documentate esigenze di servizio. La controversia era stata inizialmente incardinata davanti al Giudice del Lavoro di Ascoli Piceno, che aveva declinato la giurisdizione; il ricorrente ha quindi adito il giudice amministrativo per l’annullamento del diniego e l’accertamento del diritto alla somma.
La Motivazione della Corte
Il Collegio respinge il ricorso condividendo le difese dell’Avvocatura dello Stato. La disciplina applicabile ratione temporis ammette la monetizzazione in ipotesi tipiche: le documentate esigenze di servizio ex art. 14, comma 14, d.P.R. n. 395/1995 e i casi introdotti dall’art. 18 d.P.R. n. 254/1999, ossia decesso, cessazione per infermità e dispensa dopo aspettativa per infermità.
Nel caso concreto il dipendente è cessato per dimissioni volontarie, come risulta dal decreto prefettizio di accettazione, e non per infermità o dispensa per inabilità fisica. La mancata fruizione delle ferie non è stata determinata da esigenze dell’amministrazione, ma da una scelta del lavoratore, che non ha chiesto la fruizione dei giorni residui prima del termine né ha domandato la revoca delle dimissioni o il differimento della decorrenza.
Il Tribunale valorizza, a contrario, la sentenza del Consiglio di Stato n. 9417/2023, che aveva riconosciuto la monetizzazione in una fattispecie in cui il dipendente non aveva potuto fruire del congedo per gravi ragioni di salute, poi sfociate nella dispensa per inidoneità fisica. Da quella decisione si ricava il criterio discriminante: rileva la circostanza che ha impedito la regolare fruizione delle ferie. Se è addebitabile all’amministrazione o a forza maggiore, la monetizzazione spetta; se è riconducibile al lavoratore, non spetta.
Il Collegio aggiunge due rilievi. Il provvedimento prefettizio non è stato impugnato nei termini, né nella parte relativa alla cessazione volontaria, né nella parte in cui il Prefetto non ha differito d’ufficio la decorrenza del collocamento in quiescenza per un periodo pari alle ferie residue. Quanto ai giorni del 2001, la monetizzazione era comunque esclusa, non essendo stata richiesta la fruizione entro il 31 dicembre 2001. Il ricorso è respinto, con compensazione delle spese in ragione della durata del processo.
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.