Chiusura del procedimento PNRR e autonomia del rapporto concessorio (TAR Marche n. 129 del 07.02.2024)
Principi di diritto (Massima)
La comunicazione con cui l’amministrazione conclude anticipatamente il procedimento avviato per l’accesso ai finanziamenti del PNC e del CIS Sisma non è lesiva quando il procedimento è finalizzato a mere valutazioni interne e non garantisce al privato alcun esito favorevole. Il difetto di interesse e l’inammissibilità discendono dalla mancata impugnazione degli atti prodromici divenuti definitivi. La sopravvenienza di rilievi della Struttura commissariale e dell’A.N.A.C. integra un mutamento dei presupposti che legittima la definizione negativa del procedimento. Le problematiche del rapporto concessorio restano autonome e tutelabili in sede separata.
Il Fatto
Una società concessionaria della realizzazione e gestione di un impianto di risalita proponeva al Comune una proposta progettuale per un sistema integrato di sviluppo dell’entroterra, da candidare ai fondi CIS Sisma e PNC. Il Comune approvava la proposta, la presentava e otteneva l’ammissione al finanziamento. Nel corso dell’iter emergevano criticità: la proprietà privata di alcune aree, l’incompatibilità tra la progettazione affidata al concessionario e le procedure a evidenza pubblica, i rilievi dell’A.N.A.C. sul progetto e sulla concessione.
Dopo l’avvio, nell’agosto 2022, di un procedimento volto a definire sub-procedimenti di ristoro e rimodulazione del rapporto, il Comune lo chiudeva con la nota impugnata del marzo 2023, rilevando il mancato raggiungimento delle milestones e l’impossibilità di procedere con quel progetto. La società impugnava la chiusura, deducendo difetto di motivazione e addebitando all’ente l’inerzia e l’incompetenza. Il Comune eccepiva carenza di interesse e inammissibilità per mancata impugnazione degli atti presupposti.
La Motivazione della Corte
Il Collegio respinge il ricorso muovendo dalla qualificazione del procedimento. La comunicazione di avvio non conteneva alcuna promessa di risultato: il Comune si era impegnato unicamente a esaminare le questioni del rapporto concessorio. Ne deriva che la chiusura non incide su una posizione di vantaggio già maturata, con conseguente carenza di interesse all’impugnazione.
Il Tribunale valorizza poi la documentazione versata in atti. I rilievi del Commissario Straordinario e dell’A.N.A.C. avevano reso inattuabile il progetto nella forma originaria: l’intervento non poteva eseguirsi su beni privati e la progettazione affidata al concessionario poneva un problema di incompatibilità ai sensi dell’art. 24, comma 7, del D.Lgs. n. 50/2016. Il Comune si è trovato di fronte a un’alternativa: contestare i provvedimenti ostativi o rimodulare il progetto per salvare il finanziamento. Ha scelto la seconda strada, approvando un P.F.T.E. rafforzato e affidando alla S.U.A.M. l’appalto integrato.
Da qui la conclusione sulla sopravvenienza. Il termine del 31 dicembre 2022 non era rispettabile con il progetto originario, a prescindere dalle responsabilità delle parti. La proroga della milestone, intervenuta lo stesso 31 dicembre, ha oggettivamente impedito al Comune di adottare tempestivamente iniziative alternative. All’ente può essere rimproverata al massimo la mancata comunicazione tempestiva dell’evoluzione procedimentale, omissione che non ha prodotto di per sé alcun danno e non è stata oggetto di domanda risarcitoria.
Il Collegio esclude poi il dedotto conflitto di interessi del responsabile unico del procedimento, richiamando l’immedesimazione organica tra funzionario ed ente. I toni eccedenti della nota si spiegano con la replica alle contestazioni del concessionario.
Il nucleo del ragionamento è la separazione tra piani. La procedura a evidenza pubblica per l’appalto integrato e le vicende del rapporto concessorio sono distinte: queste ultime restano tutelabili in altra sede. Il procedimento di revisione del P.E.F. è ancora in corso e la sorte della concessione resta sub iudice. Il ricorso è quindi respinto, con compensazione delle spese in ragione della peculiarità della vicenda.
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.