No al monitoraggio ambientale per il Comune non incastonato nella concessione (Cons. Stato n. 5563 del 26.06.2025)
Principi di diritto (Massima)
In materia di monitoraggio ambientale di un impianto di estrazione e trattamento di idrocarburi, la legittimazione e l’interesse ad agire del Comune che lamenti la mancata inclusione del proprio territorio nel Piano di monitoraggio ambientale presuppongono una vicinitas intesa come relazione di fatto, concreta e ambientalmente rilevante, tra il territorio dell’ente e la fonte del probabile inquinamento. Non è sufficiente la mera visibilità dell’impianto né la collocazione del Comune in posizione di incastonamento tra territori inclusi nel Piano, allorché il Comune stesso resti estraneo al perimetro della concessione. L’onere di allegazione e di prova richiede elementi scientifici idonei a giustificare l’ampliamento del monitoraggio; la prova del pregiudizio effettivo non è necessaria, ma occorre allegare uno specifico pregiudizio discendente dal collegamento con il territorio. Il principio di precauzione opera solo in presenza di un concreto impatto desumibile da dati scientifici oggettivi.
Il Fatto
Il Comune di Gallicchio impugnava davanti al TAR Basilicata la deliberazione di Giunta regionale con cui si era verificata l’ottemperanza alle prescrizioni del giudizio favorevole di compatibilità ambientale della concessione denominata “Gorgoglione”, relativa al progetto interregionale Tempa Rossa. Con motivi aggiunti censurava anche gli atti richiamati dalla delibera, in particolare la prescrizione n. 11 e il Piano di monitoraggio ambientale, nella parte in cui il territorio comunale non era stato incluso tra le aree sottoposte a monitoraggio.
Il TAR dichiarava inammissibili ricorso e motivi aggiunti per difetto di legittimazione, ravvisando l’assenza del requisito della vicinitas, e per carenza dell’interesse, non essendo stato allegato né provato alcun pregiudizio concreto. Il Comune appellava, contestando la lettura restrittiva del requisito e sostenendo che in materia ambientale non sarebbe necessaria la prova del pregiudizio attuale.
La Motivazione della Corte
Il Consiglio di Stato esamina congiuntamente i motivi, perché attinenti a profili connessi, e ritiene di poter prescindere dalle eccezioni in rito in ragione dell’infondatezza dell’appello. Il PMA è lo strumento tecnico-operativo di programmazione e controllo del monitoraggio, volto a prevenire, individuare e controllare i possibili effetti negativi dell’opera e della sua messa in esercizio.
La prescrizione n. 11 prevede che il monitoraggio si svolga nel territorio della perimetrazione della concessione “o ricorrendone la necessità per un ambito maggiore”: si tratta di una facoltà, non di un obbligo, rimessa alla discrezionalità dell’ARPAB in presenza di sopravvenienze. Il Comune appellante non è compreso nella concessione: tra il suo territorio e il perimetro della stessa si collocano i territori di altri Comuni.
Il Collegio ritiene che l’argomento dell’incastonamento non colga nel segno. Rileva, ai fini dell’inserimento nel Piano, l’effettiva incidenza sul territorio dell’attività del Centro Olio. L’indagine prodromica è stata estesa anche a Comuni non rientranti nella concessione, che non sono stati inseriti perché dalle indagini scientifiche non sono emersi i presupposti necessari. L’appellante omette di allegare gli elementi scientifici che avrebbero giustificato l’ampliamento.
Quanto alla vicinitas in materia ambientale, la Corte conferma l’impostazione del TAR: pur non essendo necessaria la prova effettiva del pregiudizio, la verifica si fonda sulla relazione di fatto con la fonte del probabile inquinamento e sull’allegazione di uno specifico pregiudizio. La distanza tra il Centro Olio e l’abitato, la collocazione dell’impianto in quota e la sua mera visibilità non integrano il requisito. Le campagne di monitoraggio svolte nel territorio comunale non hanno rilevato superamenti dei valori limite.
Il principio di precauzione non è invocabile: trova applicazione solo in ipotesi di concreto impatto desumibile da dati scientifici oggettivi, e richiede l’identificazione degli effetti potenzialmente negativi e la valutazione dell’incertezza scientifica. Condizioni non ravvisabili, essendo rimaste le denunce prive di riscontro probatorio. L’appello è dunque respinto, con assorbimento delle ulteriori critiche e integrale compensazione delle spese.
Nota della Redazione
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