Ottemperanza a decreto ingiuntivo del giudice del lavoro e poteri del commissario (TAR Sicilia n. 1829 del 06.06.2025)

Principi di diritto (Massima)
Il giudice amministrativo, in sede di ottemperanza, conosce dell’inosservanza del decreto ingiuntivo emesso dal giudice del lavoro e dichiarato esecutivo, dovendosi qualificare tale provvedimento come titolo esecutivo azionabile dinanzi al giudice amministrativo nei confronti della pubblica amministrazione. La dichiarazione di esecutività ex art. 647 c.p.c. supplisce, per il provvedimento monitorio, la prova del passaggio in giudicato richiesta per le sentenze del giudice ordinario; l’eventuale opposizione tardiva ex art. 650 c.p.c. non priva ipso iure di efficacia esecutiva il decreto, ma ne consente solo la sospensione secondo i criteri dell’art. 649 c.p.c.. Il termine dilatorio di centoventi giorni previsto dall’art. 14 del D.L. n. 669 del 1996 decorre dalla notificazione del titolo esecutivo e deve essere verificato con riferimento alla data di notifica del ricorso per ottemperanza.

Il Fatto

Con decreto ingiuntivo del Tribunale di Siracusa, Sezione Lavoro e Previdenza, dichiarato esecutivo per mancata opposizione, era stato riconosciuto alla ricorrente, docente, il diritto a fruire della carta docente per due anni scolastici e il Ministero dell’Istruzione e del Merito era stato condannato al pagamento di complessivi euro mille, oltre interessi e rivalutazione.

Notificato il titolo esecutivo, l’Amministrazione non versava alcunché. Decorso il termine dilatorio di centoventi giorni, la ricorrente proponeva ricorso per ottemperanza dinanzi al TAR Sicilia. L’Amministrazione si costituiva con memoria di mera forma.

La Motivazione della Corte

Il Collegio verifica preliminarmente il rispetto del termine dilatorio di centoventi giorni dalla notificazione del titolo esecutivo, previsto dall’art. 14 del D.L. n. 669 del 1996 e successive modifiche. Poiché la notifica del titolo era avvenuta nel luglio 2023 e quella del ricorso introduttivo nell’aprile 2025, il termine risulta ampiamente rispettato.

Il Tribunale affronta poi la questione della prova del passaggio in giudicato. Per le sentenze del giudice ordinario essa è richiesta; per il decreto ingiuntivo, invece, la dichiarazione di esecutività ex art. 647 c.p.c. assolve tale funzione. Il Collegio precisa che una eventuale opposizione tardiva ex art. 650 c.p.c. non priva di efficacia esecutiva ipso iure il provvedimento monitorio, ma si limita a renderne possibile la sospensione secondo i criteri dell’art. 649 c.p.c..

Nel merito, la pretesa trova fondamento nel decreto ingiuntivo non ottemperato. Il TAR ordina pertanto all’Amministrazione di attribuire alla ricorrente la somma liquidata, oltre interessi e rivalutazione.

Per l’ipotesi di inottemperanza protrattasi oltre il termine assegnato, il Collegio nomina sin d’ora commissario ad acta il responsabile della competente Direzione Generale, con facoltà di delega a un funzionario di posizione apicale, affinché assicuri l’esecuzione del titolo entro un ulteriore termine di sessanta giorni dal vano scadere del primo. Le spese processuali seguono la soccombenza e sono liquidate con distrazione in favore del difensore antistatario, ai sensi del combinato disposto degli artt. 26, primo comma, c.p.a. e 93, primo comma, c.p.c.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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