Moratoria COVID su leasing, nessun obbligo di ridurre il valore di riscatto (ABF Collegio di Milano n. 5102 del 04.06.2026)
Principi di diritto (Massima)
La proroga del piano di ammortamento di un contratto di locazione finanziaria, conseguente all’adesione alla moratoria COVID-19, comporta il prolungamento del periodo di rimborso dell’intero debito residuo con applicazione degli interessi di dilazione sul capitale residuo, secondo il punto di equilibrio tra le parti previsto dalla disciplina emergenziale. Restano validi ed efficaci i restanti criteri economici del contratto, ivi compreso il valore di riscatto, che non è soggetto ad adeguamento automatico per effetto della sola estensione temporale del rapporto. La contestazione del corrispettivo per eccedenza chilometrica, determinato in sede contrattuale secondo un criterio oggettivo, non può fondarsi su affermazioni prive di supporto probatorio circa il chilometraggio iniziale del veicolo.
Il Fatto
Il ricorrente aveva sottoscritto con un intermediario un contratto di leasing per un veicolo del valore di € 86.129,00, di durata originaria pari a 60 mesi. A seguito dell’adesione alla moratoria COVID-19, e della successiva proroga fino al 31.12.2021, il piano di ammortamento si è esteso a 84 mesi.
Il cliente contesta che l’intermediario abbia mantenuto invariato il valore di riscatto malgrado l’allungamento del rapporto e la svalutazione del mezzo. Contesta inoltre l’importo richiesto per eccedenza chilometrica e chiede che l’Arbitro fissi un importo di riscatto allineato ai valori di mercato. L’intermediario eccepisce la qualificazione del ricorrente come consumatore, la genericità del ricorso e la natura costitutiva della domanda, chiedendo in subordine il rigetto.
La motivazione del Collegio
In via preliminare il Collegio riqualifica il ricorrente come professionista, atteso che il contratto risulta sottoscritto da titolare di partita IVA. Respinta invece l’eccezione di inammissibilità: la domanda, pur diretta a contestare i criteri di determinazione del valore, è interpretabile come volta all’accertamento dell’inapplicabilità delle clausole contrattuali, margine riconosciuto al sistema arbitrale. Anche la genericità del ricorso è superata, essendo la vicenda ricostruibile dal reclamo e dai documenti allegati.
Nel merito, il Collegio rileva che il modulo contrattuale non disciplina espressamente gli effetti delle moratorie e prevede una durata massima di 60 mesi. Ciò nonostante, l’intermediario ha applicato gli interessi di dilazione sul capitale residuo al momento della sospensione, ripartendoli sui canoni successivi, e ha ripreso il piano con 43 rate residue.
Sulla eccedenza chilometrica, la relativa voce è espressamente disciplinata in contratto con un corrispettivo di € 0,20 per chilometro eccedente. L’intermediario ha applicato un criterio oggettivo, fondato sui chilometri percorsi e sul valore unitario pattuito. Il cliente non ha provato il chilometraggio iniziale del veicolo: mancano il verbale di consegna, la scheda tecnica e le perizie di inizio leasing. Il contratto non prevede alcuna detrazione del chilometraggio preesistente. La domanda è pertanto infondata.
Quanto al valore di riscatto, il Collegio osserva che l’importo richiesto ingloba anche le voci per maggiore usura ed eccedenza chilometrica, cosicché il raffronto con il solo valore di mercato del mezzo non è dirimente. La lamentata sopravvenuta onerosità da sospensione dei canoni è esclusa: il cliente non ha pagato le rate nel periodo di moratoria, ma ha corrisposto gli interessi di dilazione secondo la comunicazione del 24.01.2022 e la disciplina vigente, ovvero l’art. 56 d.l. n. 18/2020, convertito con la l. n. 27/2020, letto alla luce delle FAQ MEF n. 19. Il Collegio richiama il proprio orientamento territoriale (Coll. Roma n. 5927 del 13 giugno 2023) secondo cui la sospensione comporta il prolungamento dell’ammortamento dell’intero debito residuo, con interessi sull’intero capitale. L’operato dell’intermediario è dunque corretto e il ricorso è rigettato.
Nota della Redazione
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