Prescrizione buoni fruttiferi postali: decorrenza e informativa secondo Collegio di Coordinamento (ABF Collegio di Coordinamento n. 5106 del 04.06.2026)

Principi di diritto (Massima)
In tema di buoni fruttiferi postali, la disciplina del regime giuridico applicabile va ricercata nei decreti ministeriali istitutivi delle singole serie. La mancata consegna, al momento della sottoscrizione o successivamente, e fino al compimento del termine finale di prescrizione, del Foglio Informativo Analitico di cui agli artt. 3 del D.M. 19 dicembre 2000 e 6 del D.M. 6 ottobre 2004 non determina l’insorgere di un diritto risarcitorio in favore del sottoscrittore che lamenti l’estinzione del credito al rimborso per intervenuta prescrizione. Per tutte le serie il cui decreto istitutivo preveda la liquidazione al termine dell’ennesimo anno successivo a quello di emissione, il termine decennale di prescrizione decorre dalla data di scadenza del buono, individuata sulla base della relativa durata, e non dal 1° gennaio dell’anno solare successivo.

Il Fatto

La ricorrente riferisce di aver acquistato nel gennaio 2002 due buoni fruttiferi postali da destinare alla figlia. Nel maggio 2023 l’intermediario rimborsava regolarmente uno solo dei due titoli; per il secondo negava il pagamento, sostenendo che il buono, a termine, fosse ormai caduto in prescrizione.

I reclami presentati venivano respinti. L’intermediario eccepiva in via preliminare l’incompetenza temporale e per materia dell’Arbitro, deducendo che il ricorso attingeva a vizi genetici del rapporto, anteriori all’ambito di competenza, e che i buoni sono prodotti finanziari disciplinati da norme speciali. Nel merito chiedeva il rigetto. Il Collegio territoriale rimetteva al Coordinamento due questioni: il contrasto con la Cassazione sul diritto al risarcimento per omessa consegna del Foglio Informativo Analitico e l’individuazione del dies a quo della prescrizione.

La motivazione del Collegio

Il Collegio respinge anzitutto le eccezioni preliminari. La competenza temporale sussiste quando la causa petendi consiste nell’accertamento dell’esigibilità del diritto alla restituzione del valore nominale dei titoli e dei rendimenti maturati, anche se il contratto è anteriore al limite temporale dell’Arbitro. La competenza per materia è affermata in continuità con la decisione n. 6196/2024, che esclude la natura di strumenti finanziari dei buoni.

Quanto alla mancata indicazione sul titolo della data di scadenza, il Collegio ricorda che l’art. 9 del D.M. 19 dicembre 2000 ha abrogato la previsione del decreto ministeriale del 1998 che imponeva l’apposizione del tagliando con serie, rendimenti e periodo di prescrizione. Costituisce inoltre principio costante che la mancata consegna del foglio informativo non impedisce all’intermediario di eccepire la prescrizione.

Sul primo punto di rimessione, il Collegio prende atto del consolidarsi dell’orientamento della Suprema Corte, espresso tra le altre dalle pronunce n. 3686, n. 3787, n. 3788 e n. 4659 del 2026, contrario alla propria precedente decisione n. 11113/2025. La Cassazione nega la responsabilità del collocatore: gli obblighi informativi si perfezionano con la consegna del titolo, i buoni sono titoli di legittimazione ai sensi dell’art. 2002 c.c., e la loro disciplina risponde a esigenze di bilancio. L’effetto conoscitivo delle prescrizioni ministeriali si realizza con la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale. Il Collegio, pur ribadendo il ruolo nomofilattico della Cassazione, si conforma a tale indirizzo.

Sul secondo punto, il Collegio supera la distinzione tra buoni emessi prima e dopo il D.M. 19 dicembre 2000. Il principio della decisione n. 6196/2024, ispirato alla sentenza n. 19243/2023, ha portata generale e si applica a tutte le serie liquidabili al termine dell’anno successivo all’emissione, compresa la serie AA3. Una diversa lettura introdurrebbe un trattamento ingiustificato tra fattispecie analoghe. Il dies a quo coincide dunque con la data di scadenza del titolo, non con il 31 dicembre dell’anno di scadenza.

Applicando i principi al caso concreto, il buono emesso il 4 gennaio 2002 scadeva il 4 gennaio 2009, con prescrizione maturata il 4 gennaio 2019. La domanda di rimborso è respinta. La domanda risarcitoria è invece inammissibile, perché il termine finale di prescrizione, rilevante per la competenza temporale, si è compiuto oltre sei anni prima della presentazione del ricorso.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

Riferimenti normativi

Altre sentenze sull'art. 2002 c.c.

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