Estinzione anticipata cessione del quinto: rimborso costi upfront dopo sentenza (ABF Collegio di Napoli n. 50 del 07.01.2026)

Principi di diritto (Massima)
A seguito della declaratoria di incostituzionalità dell’art. 11-octies, comma 2, del d.l. n. 73/2021, nella parte in cui richiamava le disposizioni di trasparenza e vigilanza della Banca d’Italia, viene meno il fondamento della distinzione tra costi upfront e recurring. Il cliente che estingue anticipatamente un finanziamento mediante cessione del quinto ha diritto al rimborso di tutti i costi sostenuti e non maturati, compresi quelli corrisposti all’atto della sottoscrizione. La pronuncia della Corte di Giustizia UE del 9 febbraio 2023 (c.d. Unicredit Bank Austria) concerne i contratti di credito immobiliare e non incide sull’ambito applicativo della direttiva 2008/48, cui resta riferita la sentenza Lexitor. Alla cessione del quinto si applicano le norme in materia di credito ai consumatori per effetto dell’art. 6-bis del d.P.R. n. 180/1950, con conseguente operatività dell’art. 125-sexies t.u.b.

Il Fatto

Il ricorrente aveva stipulato con un intermediario, poi incorporato dal resistente, due contratti di finanziamento estinguibili mediante cessione del quinto. Il primo, sottoscritto il 10 marzo 2020 per € 6.000,00 in 60 rate, era stato estinto anticipatamente alla rata n. 6; il secondo, sottoscritto il 9 settembre 2020 per € 13.200,00 in 120 rate, era stato estinto alla rata n. 52.

Il ricorrente contestava i conteggi estintivi e chiedeva la restituzione di interessi, commissioni e oneri non goduti, quantificando la pretesa in € 1.308,84 oltre interessi. L’intermediario eccepiva la carenza di legittimazione passiva sui costi di intermediazione e sosteneva la natura upfront delle voci commissionali, non rimborsabili in caso di estinzione anticipata.

La motivazione del Collegio

Il Collegio muove dalla pronuncia della Corte costituzionale n. 263/2022, che ha dichiarato l’illegittimità dell’art. 11-octies, comma 2, del d.l. n. 73/2021 limitatamente al richiamo delle norme di trasparenza e vigilanza della Banca d’Italia. Caduto tale riferimento, è venuto meno il fondamento della distinzione tra costi upfront e recurring, con attribuzione al cliente del diritto al rimborso di tutti i costi sostenuti al momento della sottoscrizione. Il quadro è completato dall’art. 27 del d.l. n. 104/2023, convertito con legge n. 136/2023.

Il Collegio respinge l’eccezione dell’intermediario secondo cui i principi della sentenza Lexitor sarebbero superati dalla successiva pronuncia Unicredit Bank Austria del 9 febbraio 2023: quest’ultima riguarda i contratti di credito immobiliare (direttiva 2014/17), mentre il contratto in esame rientra nella direttiva 2008/48, cui si riferisce Lexitor. Parimenti disatteso è l’argomento fondato sul d.P.R. n. 180/1950: l’art. 6-bis, introdotto con il d.lgs. n. 169/2012, estende alla cessione del quinto le norme sul credito ai consumatori del t.u.b. Quanto ai costi di intermediazione, il Collegio richiama l’orientamento consolidato dell’Arbitro che li include tra gli oneri rimborsabili (decisioni nn. 1136/2024 e 6733/2023).

Sul piano della quantificazione, il Collegio rileva che il ricorrente aveva allegato due conteggi estintivi: il primo, dell’intermediario originario, scontava un abbuono per oneri non maturati di € 389,23 (debito residuo € 4.545,16); il secondo, dell’intermediario convenuto, non prevedeva alcun rimborso (debito residuo € 4.934,39). Poiché il resistente nulla aveva eccepito, il Collegio assume il secondo conteggio, senza riconoscere rimborsi in sede estintiva.

Le commissioni rete distributiva sono qualificate come voce upfront e rimborsate secondo il criterio della curva degli interessi, indicato dal Collegio di coordinamento nella decisione n. 26525/2019: € 196,01 sul primo contratto e € 180,45 sul secondo. Le commissioni intermediario sono invece voce recurring, liquidate secondo il criterio contrattuale: € 389,23 sul primo contratto, mentre sul secondo, scomputato il rimborso già percepito di € 548,13, nulla è dovuto. Il totale riconosciuto è di € 765,69, con esclusione di ulteriori quote non maturate, della commissione di estinzione anticipata e delle spese di assistenza professionale.

Il Collegio accoglie quindi parzialmente il ricorso e dichiara l’intermediario tenuto alla restituzione di € 766,00 oltre interessi legali dalla data del reclamo, con contributo di € 200,00 alla Banca d’Italia e rimborso di € 20,00 al ricorrente.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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