Appalto di servizi intellettuali, costo manodopera non dovuto e verifica di anomalia (TAR Puglia n. 986 del 18.09.2024)

Principi di diritto (Massima)
Nei servizi di natura propriamente intellettuale il costo della manodopera non deve essere indicato nell’offerta economica, poiché l’art. 95, comma 10, d.lgs. n. 50/2016 esclude tale onere per le prestazioni che non sono standardizzabili e il cui costo orario non è calcolabile. La rimodulazione del costo del personale operata in sede di giustificativi è perciò irrilevante, non incidendo sull’immodificabilità dell’offerta quando l’importo complessivo resta invariato. La verifica di anomalia costituisce espressione di discrezionalità tecnica della stazione appaltante, sindacabile in sede giurisdizionale solo per manifesta illogicità o irragionevolezza. Il controllo giudiziale non può sostituirsi alla valutazione globale e sintetica dell’amministrazione, né procedere a una parcellizzazione delle singole voci di costo.

Il Fatto

L’ARTI Puglia indiceva una procedura negoziata per l’affidamento di servizi di content management, social media management e realizzazione di prodotti multimediali. All’esito delle operazioni la società controinteressata si classificava prima con 87,66 punti, mentre la ricorrente si collocava seconda con 80,99 punti. L’offerta economica della prima classificata ammontava a 81.300,00 euro, con un costo del personale dichiarato di 39.580,00 euro.

Attivata la verifica di anomalia, l’aggiudicataria presentava giustificazioni e un’integrazione in cui il costo del personale veniva rideterminato in 63.320,00 euro. La ricorrente, dopo aver ottenuto l’accesso agli atti, chiedeva l’annullamento in autotutela degli esiti, senza esito. Impugnava quindi l’aggiudicazione definitiva e gli atti presupposti, chiedendo il risarcimento del danno e il subentro.

La Motivazione della Corte

Il Collegio affronta la questione centrale della dedotta violazione del principio di immodificabilità dell’offerta. Osserva che il servizio oggetto di gara ha natura propriamente intellettuale, come precisato dalla lettera di invito, poiché richiede prestazioni professionali prevalenti rispetto alle attività materiali. Da ciò deriva, in forza dell’art. 95, comma 10, d.lgs. n. 50/2016, l’esclusione dell’onere di quantificazione del costo della manodopera.

Richiamando la giurisprudenza amministrativa, il Tribunale sottolinea che la natura intellettuale si caratterizza per l’impossibilità di standardizzazione e di calcolo del costo orario. L’aggiudicataria non avrebbe quindi nemmeno dovuto dichiarare il costo del personale nell’offerta: la variazione operata nei giustificativi resta perciò priva di rilievo.

Quanto alla seconda censura, concernente la pretesa incongruità dei costi della manodopera e l’impiego di consulenti esterni, il Collegio la dichiara inammissibile e infondata. La valutazione di congruità ha natura globale e sintetica e non può risolversi in una parcellizzazione delle singole voci. Il giudizio sull’anomalia è espressione di discrezionalità tecnica, sindacabile solo per manifesta irragionevolezza. Le doglianze della ricorrente si sostanziano in mere congetture sui costi dei professionisti esterni.

Il Tribunale ritiene corretto il raffronto con il CCNL Grafica Editoria per verificare il costo del personale autonomo, coerentemente con l’orientamento che ammette l’uso orientativo della contrattazione collettiva. Il rigetto dell’istanza di acquisizione dei preventivi si giustifica perché tale indagine eccede i poteri istruttori della stazione appaltante.

Quanto alla terza censura, relativa alle spese per attrezzature, brani musicali e trasferte, il Collegio rileva che il capitolato non impone tali oneri e che l’utile d’impresa dichiarato, pari a 17.980,00 euro, è idoneo a coprire eventuali spese accessorie. Il ricorso è pertanto respinto, con compensazione delle spese.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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