Motivazione apparente della CTR e nullità per error in procedendo (Cass. civ. Sez. V n. 25658 del 19.09.2025)

Principi di diritto (Massima)
Integra error in procedendo e determina la nullità della sentenza, per violazione di legge costituzionalmente rilevante, la motivazione meramente apparente, cioè graficamente esistente ma composta di argomentazioni obiettivamente inidonee a far conoscere l’iter logico seguito dal giudice. Alla motivazione apparente è sostanzialmente omogenea quella perplessa e incomprensibile. Il vizio è sindacabile in cassazione purché risulti dal testo della sentenza impugnata, a prescindere dal confronto con le risultanze processuali. Resta invece estranea al giudizio di legittimità la semplice motivazione insufficiente.

Il Fatto

La Commissione tributaria regionale della Lombardia accoglieva l’appello del contribuente avverso la sentenza di primo grado, che aveva respinto il ricorso contro un avviso di accertamento per IRPEF, IRAP e IVA relativi all’anno d’imposta 2008. L’Amministrazione finanziaria contestava la deducibilità di alcune spese sostenute nell’esercizio dell’attività di intermediario di prodotti medicali, in assenza della documentazione idonea a comprovarne l’inerenza.

Il giudice di appello riteneva il giudicato di primo grado generico sulla non riconoscibilità dei costi documentati, costi verosimilmente sostenuti per un’attività sofisticata e in continua evoluzione. L’Agenzia delle entrate ricorreva per cassazione con un unico motivo, deducendo la nullità della sentenza per motivazione mancante o apparente.

La Motivazione della Corte

Il motivo è fondato. La Corte richiama la giurisprudenza delle Sezioni Unite n. 22232 del 2016 e n. 16599 del 2016: la motivazione è apparente quando, pur materialmente presente nel documento, non rende percepibili le ragioni della decisione, perché composta di argomentazioni inidonee a far conoscere l’iter logico del convincimento. Essa non consente alcun effettivo controllo sull’esattezza e sulla logicità del ragionamento del giudice.

A questa ipotesi è sostanzialmente omogenea la motivazione perplessa e incomprensibile. In entrambi i casi l’anomalia motivazionale integra un error in procedendo e comporta la nullità della sentenza impugnata, purché il vizio risulti dal testo del provvedimento, senza necessità di confronto con le risultanze processuali.

La Corte distingue poi la motivazione contraddittoria, che esprime un contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili ed è anch’essa fonte di violazione di legge costituzionalmente rilevante, dalla semplice motivazione insufficiente, non sindacabile in sede di legittimità secondo Cass. S.U. n. 8053 del 2014.

Nel caso di specie la sentenza d’appello è generica e apodittica e non considera i rilievi dell’Amministrazione su certezza e inerenza dei costi. La CTR ha affermato la genericità delle riprese senza specificarla, e ha ritenuto alcuni costi normalmente sostenuti nell’attività imprenditoriale senza indicare la documentazione da cui trae il convincimento. Partendo dal presupposto della genericità della sentenza di primo grado, il giudice d’appello ha reso una motivazione a sua volta generica, inidonea a far comprendere la ratio decidendi.

Il ricorso è pertanto accolto, la sentenza cassata e la causa rinviata alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Lombardia, in diversa composizione, per nuovo esame e per le spese del presente giudizio.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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