È nulla per motivazione apparente la sentenza della CTR che si limiti ad asserzioni assiomatiche (Cass. civ. Sez. 5 n. 135 del 02.01.2026)

Principi di diritto (Massima)
È nulla per motivazione apparente la sentenza del giudice d’appello tributario che, pur essendo graficamente esistente, non renda percepibile il fondamento della decisione, limitandosi ad affermare in maniera assiomatica il giudizio finale senza indicare i dati rilevanti ai fini probatori né illustrare la valutazione delle risultanze di prova. Tale anomalia motivazionale si tramuta in violazione di legge costituzionalmente rilevante, ai sensi dell’art. 111, sesto comma, Cost., e determina la nullità della sentenza per error in procedendo, denunciabile in cassazione ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c.

Il Fatto

A seguito del controllo automatico della dichiarazione dei redditi presentata per l’anno d’imposta 2010, l’Agenzia delle Entrate notificava al contribuente una comunicazione di irregolarità, ai sensi dell’art. 36-bis del d.P.R. n. 600/1973. Il contribuente non contestava l’importo richiesto e decideva di versare le somme in forma rateale, ma, non avendo onorato le rate successive alla ottava, decadeva dal beneficio. L’Ufficio iscriveva a ruolo le somme ancora dovute, con interessi e sanzioni, notificando la relativa cartella di pagamento.

Avverso la cartella il contribuente proponeva ricorso dinanzi alla C.t.p. di Campobasso, che accoglieva il ricorso. L’Ufficio proponeva appello dinanzi alla C.t.r. del Molise, che, con la sentenza impugnata, accoglieva l’appello, ritenendo non ritrattabile la dichiarazione. Il contribuente ha proposto ricorso per cassazione affidato a due motivi; l’Agenzia ha resistito con controricorso e proposto ricorso incidentale condizionato.

La Motivazione della Corte

La Corte di cassazione ha esaminato il primo motivo di ricorso, con cui il contribuente lamentava la nullità della sentenza per motivazione apparente, ai sensi degli artt. 132, n. 4, e 360, primo comma, n. 4, c.p.c., e lo ha ritenuto fondato, richiamando il consolidato orientamento delle Sezioni Unite n. 26127 del 2016.

La motivazione, ha precisato la Corte, è solo apparente allorquando, benché graficamente esistente, non renda percepibile il fondamento della decisione, poiché reca argomentazioni obiettivamente inidonee a far conoscere il ragionamento seguito dal giudice, lasciando all’interprete il compito di integrarla con ipotetiche congetture. Il giudice d’appello non può limitarsi ad enunciare il giudizio, che costituisce il contenuto “statico” della decisione, ma deve descrivere il processo cognitivo attraverso cui è pervenuto alla decisione, ossia il necessario contenuto “dinamico”.

Nella specie, la motivazione della C.t.r. si esauriva in una statuizione assiomatica, con cui il giudice d’appello, richiamando i rilievi dell’Agenzia e la normativa indicata dall’art. 2, comma 8-bis, del d.P.R. n. 322/1998, non rendeva affatto percepibili le ragioni della decisione, non indicando i dati rilevanti ai fini probatori né illustrando la valutazione delle risultanze di prova. Un tale contenuto decisorio, ha concluso la Corte, è inidoneo a consentire il controllo sulla logicità del ragionamento, non attingendo la soglia del “minimo costituzionale” richiesto dall’art. 111, sesto comma, Cost.

Dall’accoglimento del primo motivo è derivato l’assorbimento del secondo motivo di ricorso principale, concernente la retrattabilità della dichiarazione, e del motivo di ricorso incidentale, relativo all’inammissibilità del ricorso introduttivo. La sentenza impugnata è stata quindi cassata con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Molise, in diversa composizione, per un nuovo e motivato esame.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

Riferimenti normativi

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