Motivazione apparente e proroga del trattenimento dello straniero (Cass. civ. Sez. I n. 11582 del 30.04.2024)

Principi di diritto (Massima)
Nei procedimenti di convalida e di proroga del trattenimento dello straniero, la riserva assoluta di legge ex art. 13 Cost. esclude qualsiasi potere discrezionale dell’autorità amministrativa e circoscrive il controllo giurisdizionale a limiti temporali e condizioni legislativamente imposti. Il giudice di pace deve accertare la specificità dei motivi addotti a sostegno della richiesta e la loro congruenza con la finalità di rendere possibile il rimpatrio. La motivazione che si limiti a un mero richiamo delle ragioni della questura, senza indicare le ragioni giustificative della proroga e senza esaminare le difese della parte, integra motivazione apparente, denunciabile ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 5, cod. proc. civ.

Il Fatto

Il Giudice di Pace di Torino, su richiesta della questura, prorogò il trattenimento di un cittadino straniero presso il centro di permanenza per i rimpatri, ai sensi dell’art. 14, comma 5, d.lgs. n. 286/1998. Lo straniero era destinatario di un decreto di espulsione e aveva ricevuto la notifica dell’ordine di trattenimento, poi convalidato.

A sostegno della proroga il giudice si limitò a richiamare integralmente le motivazioni della questura, unitamente al verbale d’udienza. Lo straniero ha proposto ricorso per cassazione con due mezzi, censurando la motivazione apparente e deducendo l’inespellibilità per il riconoscimento del diritto alla protezione umanitaria. Il Ministero dell’Interno ha depositato mero atto di costituzione.

La Motivazione della Corte

La Corte affronta la questione della sufficienza della motivazione nei procedimenti che incidono sulla libertà personale dello straniero. Muovendo dal rango costituzionale del diritto inciso e dalla sua natura inviolabile, il Collegio richiama la riserva assoluta di legge dell’art. 13 Cost. e ne trae la conseguenza che l’amministrazione è priva di potere discrezionale e che il controllo del giudice opera entro i medesimi limiti.

Ne deriva che non possono essere autorizzate proroghe non rigidamente ancorate ai limiti temporali e alle condizioni fissati dalla legge. Il corollario è che la motivazione del provvedimento di convalida, originaria o della proroga, deve accertare la specificità dei motivi addotti a sostegno della richiesta e la loro congruenza rispetto alla finalità di rendere possibile il rimpatrio.

Il Collegio richiama l’art. 14, comma 4, d.lgs. n. 286/1998, che espressamente prevede che il giudice provveda alla convalida con decreto motivato, e la giurisprudenza di legittimità che ha già ritenuto integrata la motivazione apparente nel caso di decisione del giudice di pace limitata al richiamo delle motivazioni della questura senza indicare le ragioni della proroga.

Nel caso concreto la motivazione è giudicata del tutto apodittica: si limita a richiamare le motivazioni della questura, neppure riprodotte, e la norma di riferimento, senza esaminare le argomentazioni difensive della parte. Il primo motivo è quindi fondato; il secondo resta assorbito.

Il ricorso è accolto, il provvedimento cassato senza rinvio, essendo decorso il termine di durata della proroga. Quanto alle spese, poiché la parte ricorrente è ammessa ex lege al patrocinio a spese dello Stato e la soccombente è un’amministrazione statale, la Corte esclude la regolazione delle spese per il ricorso accolto: il compenso del difensore va liquidato con istanza al giudice di merito che ha emesso il provvedimento impugnato, ai sensi dell’art. 83, comma 2, d.P.R. n. 115/2002.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

Condividi:

Articoli simili

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *