Impresa di raccolta scommesse tramite CTD e violazione del legittimo affidamento (Cass. civ. Sez. 5 n. 23088 del 13.07.2026)
Principi di diritto (Massima)
L’art. 56 TFUE non osta alla normativa nazionale che assoggetti ad imposta unica sulle scommesse i centri di trasmissione dati stabiliti nel territorio dello Stato e, in solido e in via eventuale, gli operatori di scommesse, loro mandanti, stabiliti in un altro Stato membro, indipendentemente dall’ubicazione della sede di tali operatori e dall’assenza di concessione. L’imposta unica, non avendo natura armonizzata, può colpire anche la raccolta di scommesse effettuata in assenza di concessione, in quanto il fatto imponibile è la prestazione del servizio di organizzazione del gioco, realizzata nel luogo in cui si trova il giocatore. L’obbligazione solidale del bookmaker estero privo di concessione non è qualificabile come dipendente da quella del ricevitore, atteso che entrambi partecipano all’attività di organizzazione ed esercizio delle scommesse. Non è applicabile l’esimente delle obiettive condizioni di incertezza normativa per le annualità d’imposta successive all’entrata in vigore della norma di interpretazione autentica, che ha superato ogni precedente incertezza.
Il Fatto
L’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli aveva notificato un avviso di accertamento per l’anno d’imposta 2012 alla società bookmaker estera e al titolare del centro di trasmissione dati in Italia, recuperando a tassazione l’imposta unica sulle scommesse a quota fissa concluse dai giocatori italiani. La Commissione tributaria provinciale aveva rigettato il ricorso, ma la Commissione tributaria regionale aveva accolto le ragioni della società esclusivamente in relazione al profilo sanzionatorio, rigettando le altre doglianze. La società ha proposto ricorso per cassazione con quattro motivi, cui l’Agenzia ha resistito con controricorso e ricorso incidentale.
La Motivazione della Corte
La Corte ha preliminarmente disatteso l’istanza di trattazione in pubblica udienza, in adesione all’indirizzo delle Sezioni Unite che riconosce al collegio una valutazione discrezionale in ragione del carattere consolidato dei principi da applicare. Ha altresì escluso la necessità di promuovere il rinvio pregiudiziale, richiamando la giurisprudenza della Corte di Giustizia e della Corte costituzionale.
Quanto al merito, i motivi relativi al presupposto soggettivo e territoriale dell’imposta sono stati ritenuti infondati. La Corte ha rammentato che, nel settore dei giochi d’azzardo, il presupposto impositivo non è correlato alla giocata in sé ma alla prestazione del servizio di gioco, sicché rileva la raccolta delle scommesse, attività che si svolge nel territorio dello Stato. In base alla norma di interpretazione autentica, soggetto passivo è chiunque gestisca concorsi pronostici o scommesse, anche in assenza di concessione, ed è obbligato in solido colui per conto del quale l’attività è esercitata.
La Corte ha poi chiarito che la solidarietà tra bookmaker e ricevitoria non è qualificabile come dipendente, poiché entrambi i soggetti partecipano all’attività di organizzazione ed esercizio delle scommesse, realizzando autonomamente il presupposto impositivo. La sentenza di incostituzionalità per le annualità antecedenti al 2011 non ha fatto venire meno la responsabilità del bookmaker privo di concessione, e per l’annualità 2012 non residua violazione del legittimo affidamento, essendo la norma interpretativa ormai vigente.
La Corte ha infine ritenuto infondata la censura relativa alla violazione dell’art. 401 della direttiva IVA, essendo il tributo sulla raccolta delle scommesse differente da un’imposta sul volume d’affari e potendo essere riscosso cumulativamente con l’IVA. Ha invece accolto il ricorso incidentale dell’Agenzia, escludendo l’applicabilità dell’esimente delle obiettive condizioni di incertezza normativa per il periodo d’imposta 2012, successivo alla norma di interpretazione autentica, e ha cassato la sentenza sul punto, rigettando integralmente il ricorso originario.
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Nota della Redazione
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