Motivazione del diniego e integrazione postuma nel procedimento vincolato (TAR Sicilia n. 3344 del 10.10.2024)
Principi di diritto (Massima)
Nel procedimento amministrativo a esito vincolato la motivazione del diniego può degradare a mera giustificazione, ma non può essere resa priva di intellegibilità, dovendo il privato comprendere i presupposti di fatto e le ragioni giuridiche della decisione. L’art. 3 della legge n. 241/1990 impone che anche il provvedimento semplificato, adottato ai sensi dell’art. 2, comma 1, della legge n. 241/1990, contenga un sintetico riferimento al punto di fatto o di diritto ritenuto risolutivo. L’integrazione della motivazione in sede giudiziale è ammissibile solo attraverso gli atti del procedimento o un provvedimento di convalida, ed è inammissibile se attuata mediante scritti difensivi. Le carenze procedimentali non determinano l’annullamento quando il contenuto dispositivo non avrebbe potuto essere diverso, salvo che per la violazione dell’art. 10-bis, che resta sindacabile nel merito.
Il Fatto
Il ricorrente, titolare di una ditta individuale, ha chiesto al Comune il rilascio della concessione di suolo pubblico per installare un chiosco per la vendita di bibite in un piazzale del centro abitato. Il SUAP ha riscontrato l’istanza negando il rilascio, sul rilievo che non sarebbero previste procedure per la concessione di suolo pubblico destinata a chioschi.
Il ricorrente ha impugnato quel diniego deducendo vizi procedimentali, difetto di motivazione e travisamento dei fatti. Il Comune si è costituito eccependo l’inammissibilità del ricorso per mancata impugnazione degli atti di pianificazione del 2004 e per la natura non provvedimentale della nota. Con motivi aggiunti, proposti in via meramente gradata, il ricorrente ha impugnato la determinazione dirigenziale e il regolamento comunale del 2004.
La Motivazione della Corte
Il Collegio respinge le eccezioni preliminari. La determinazione e il regolamento del 2004 costituiscono regolamento volizione-preliminare: non incidono direttamente sulle situazioni soggettive e non impongono la doppia impugnativa, poiché il ricorrente denuncia vizi propri dell’atto applicativo. La nota del SUAP, inoltre, è impugnabile, perché produce un arresto procedimentale lesivo dell’interesse pretensivo.
Nel merito il giudice ricostruisce il quadro normativo: l’art. 14, lett. d), dello Statuto Siciliano e la legge regionale n. 18/1995 attribuiscono al Comune il potere di programmare il commercio su aree pubbliche. Il regolamento del 2004 individua le zone per i chioschi e l’area richiesta non vi rientra. Il diniego era dunque vincolato.
Da ciò deriva l’irrilevanza dei vizi procedimentali. L’omessa comunicazione di avvio non annulla il provvedimento, ex art. 21-octies, comma 2, secondo periodo, della legge n. 241/1990, perché l’amministrazione ha dimostrato che il contenuto non avrebbe potuto essere diverso. Analogamente per il preavviso di rigetto, che rientra nella violazione di norme sul procedimento non sanabile con la prova di resistenza, ma che nella specie non avrebbe mutato l’esito.
È invece fondata la censura sulla carenza di motivazione. L’atto si limita ad affermare l’assenza di procedure, senza chiarire se l’impossibilità sia generalizzata o legata alla localizzazione. La motivazione postuma contenuta nella memoria difensiva è inammissibile, secondo l’insegnamento di Cons. Stato, sez. VII, n. 5069 del 2024 e di Cons. Stato, sez. VI, n. 2155 del 2024: la motivazione è presidio di legalità sostanziale e non può essere sostituita dagli scritti processuali.
Il Collegio esclude il silenzio-assenso, essendovi stata tempestiva manifestazione espressa del potere, e ritiene assorbiti i motivi aggiunti, espressamente graduati, in applicazione dell’Adunanza Plenaria n. 5 del 2015. Il ricorso introduttivo è accolto e il provvedimento annullato, salve le ulteriori determinazioni dell’amministrazione.
Nota della Redazione
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