Revoca parziale del contributo e verifica degli indicatori occupazionali (TAR Sicilia n. 3345 del 10.10.2024)

Principi di diritto (Massima)
In materia di agevolazioni finanziarie disciplinate dalla legge n. 488/1992, gli scostamenti in diminuzione degli indicatori suscettibili di variazione, ove inferiori alle soglie del 30 e del 20 per cento che impongono la revoca totale, non restano privi di conseguenze: essi legittimano una revoca parziale del contributo, rimodulato in misura proporzionale allo scostamento accertato. Il parametro di 25 mq per addetto per la superficie destinata a uffici, previsto in via orientativa dall’allegato 7 alla circolare n. 900315/2000, è vincolante, salvo modesta eccedenza dimostrata dal beneficiario per concrete esigenze organizzative. Il termine di novanta giorni per la trasmissione della relazione finale ha funzione ordinatoria, non essendo prevista alcuna decadenza. Il contributo riconosciuto in via provvisoria non consolida un legittimo affidamento nel suo mantenimento integrale in capo al beneficiario.

Il Fatto

La società ricorrente ha ottenuto nel 2004, ai sensi della legge n. 488/1992, un contributo in conto impianti per un programma di investimenti nel settore della nautica da diporto. In fase di collaudo il Gestore ha stralciato le opere murarie eccedenti il rapporto di 25 mq per addetto, riducendo l’investimento ammesso; in sede di verifica degli indicatori a regime, il livello occupazionale impiegatizio accertato è risultato inferiore a quello dichiarato, con un ulteriore taglio delle spese ammissibili.

All’esito, l’amministrazione ha adottato un atto di liquidazione a saldo e conguaglio, chiedendo la restituzione della somma erogata in eccedenza rispetto al contributo definitivo, oltre interessi. La società ha impugnato l’atto davanti al giudice amministrativo, qualificandolo come provvedimento di revoca e contestando sia la rideterminazione del contributo sia il calcolo delle somme richieste.

La Motivazione della Corte

Il Collegio esamina anzitutto l’eccezione di difetto di giurisdizione sollevata dalla banca resistente e la ritiene infondata. Oggetto del giudizio non è un inadempimento contrattuale, ma la corretta perimetrazione del contributo spettante in via definitiva, ancora riconosciuto solo in via provvisoria: la posizione del beneficiario resta di interesse legittimo, con devoluzione al giudice amministrativo. Il Collegio richiama sul punto Cass. Sez. Un. n. 25398 del 2010 e Cass. Sez. Un. n. 28041 del 2008.

Nel merito, la censura principale è respinta. Le soglie del 30 e del 20 per cento previste dall’art. 9 del d.m. n. 527/1995 delimitano l’ipotesi di revoca totale, ma non esauriscono gli effetti degli scostamenti inferiori: questi giustificano una revoca parziale, proporzionale alla riduzione riscontrata. Il parametro dei 25 mq per addetto, dettato dall’allegato 7 alla circolare in via orientativa, conserva valore vincolante, salvo un margine di tolleranza per eccedenze modeste dimostrate dal richiedente, evenienza non provata nel caso concreto.

Quanto alla violazione dei tempi procedimentali, l’art. 9, comma 9, d.m. n. 527/1995 non collega alcuna decadenza al superamento dei novanta giorni, sicché il termine ha funzione sollecitatoria. Il Collegio nega poi la lesione dell’affidamento, poiché il contributo era riconosciuto in via provvisoria e la rideterminazione era stata già contestata in esito al collaudo del 2009.

Infine, il Collegio esclude il denunciato errore di calcolo: l’importo della seconda rata si intende al lordo delle trattenute operate a titolo di interessi legali, già scomputate. Gli interessi sono dovuti in forza dell’art. 8, comma 6, d.m. n. 527/1995. Il ricorso è quindi rigettato perché infondato, con compensazione delle spese di lite.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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