Ordine di demolizione atto vincolato senza avviso né motivazione sull’interesse pubblico (TAR Sicilia n. 3342 del 10.10.2024)

Principi di diritto (Massima)
L’ordinanza che ingiunge la demolizione di un’opera edilizia abusiva costituisce atto vincolato, adottato a seguito dell’accertamento dell’inosservanza di disposizioni urbanistiche secondo un procedimento tipizzato dal legislatore. In quanto tale, essa non deve essere preceduta dalla comunicazione di avvio del procedimento ex art. 7 legge n. 241/1990, poiché il suo contenuto non potrebbe essere diverso. La natura vincolata dell’atto esclude inoltre l’obbligo di motivare in ordine alle ragioni di pubblico interesse, diverse dal ripristino della legalità violata, che impongono la rimozione dell’abuso, anche quando l’ingiunzione intervenga a distanza di tempo dalla realizzazione dell’illecito. Quanto alla motivazione per relationem, l’art. 3 legge n. 241/1990 non impone che l’atto richiamato sia materialmente allegato, ma solo che esso sia reso disponibile secondo legge o tramite accesso.

Il Fatto

I ricorrenti, proprietari in comunione di immobili e terreni, hanno impugnato l’ordinanza di demolizione emessa dal competente Settore tecnico comunale. L’atto faceva seguito a un accertamento della polizia municipale, che aveva constatato la presenza di manufatti abusivi realizzati in assenza di titolo edilizio.

Le opere ricadevano in aree sottoposte a vincolo sismico, nella fascia di rispetto di 150 metri dalla battigia, nonché a vincoli paesaggistici e idrogeologici. I ricorrenti hanno dedotto l’omessa comunicazione di avvio del procedimento, l’insufficienza della motivazione — anche in considerazione del tempo trascorso tra realizzazione dell’illecito e accertamento — e l’indeterminatezza del contenuto dell’ingiunzione.

La Motivazione della Corte

Il Collegio rigetta il ricorso perché manifestamente infondato. La documentazione acquisita in esito all’ordinanza istruttoria ha dimostrato la presenza, nelle aree a molteplici vincoli di inedificabilità, di opere implicanti trasformazione del territorio in assenza di qualsivoglia titolo edilizio. I ricorrenti non hanno contestato l’avvenuta realizzazione degli interventi.

Sul primo motivo, il TAR richiama un orientamento consolidato secondo cui l’ordine di demolizione non necessita di preavviso, in quanto atto vincolato che non potrebbe avere contenuto diverso. La misura sanzionatoria si ricollega a un presupposto di fatto — l’abuso — che rientra nella sfera di controllo dell’interessato. La mancata comunicazione di avvio non può dunque determinarne l’illegittimità.

Quanto alla motivazione, i giudici osservano che il provvedimento che ingiunge la demolizione, per la sua natura vincolata e rigidamente ancorata ai presupposti di fatto e di diritto, non richiede indicazioni sulle ragioni di pubblico interesse, neppure se adottato a distanza di tempo. Il riferimento è alla pronuncia del Consiglio di Stato, sez. VII, n. 3315/2024.

Sul terzo profilo, il TAR rileva che nella motivazione per relationem la disponibilità ex art. 3 legge n. 241/1990 non comporta l’allegazione materiale dell’atto richiamato, ma solo la sua accessibilità secondo legge. La relazione di servizio descrive dettagliatamente norme violate e abusi contestati. I ricorrenti avrebbero potuto acquisirla e verificarne la completezza, senza proporre censure autonome: le doglianze si riducono a rilievi pretestuosi.

Il ricorso è quindi rigettato. Nulla sulle spese, stante la mancata costituzione della parte resistente.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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