Insufficiente motivazione per relationem quando l’atto richiamato non è prodotto (TAR Lombardia n. 2412 del 15.05.2026)

Principi di diritto (Massima)
Il provvedimento amministrativo può essere motivato per relationem mediante il richiamo a un atto endoprocedimentale, quale il parere dell’Ispettorato del Lavoro, solo se l’atto richiamato è indicato e reso disponibile ai sensi dell’art. 3, comma 3, l. n. 241/1990. È illegittimo per difetto di motivazione e di istruttoria il diniego di conversione del permesso di soggiorno che richiami un parere negativo non depositato in atti. L’integrazione postuma della motivazione in sede giudiziale è ammissibile solo attraverso atti del procedimento o un provvedimento autonomo di convalida, non tramite atti processuali o scritti difensivi, né mediante pareri acquisiti successivamente all’emanazione del provvedimento.

Il Fatto

Il ricorrente, titolare di un permesso di soggiorno stagionale, impugnava il diniego di conversione del titolo in permesso per lavoro subordinato, adottato dalla Prefettura di Lodi nel gennaio 2025. Il provvedimento era motivato esclusivamente con il riferimento al parere negativo dell’Ispettorato Territoriale del Lavoro, secondo cui l’attività svolta in precedenza dal richiedente non rientrava tra quelle stagionali ai sensi dell’art. 24 d.lgs. n. 286/1998. Il ricorrente contestava l’infondatezza e la tardività del parere. Il giudice, in sede cautelare, aveva ordinato all’amministrazione di produrre il parere negativo e il preavviso di rigetto, sospendendo l’esecuzione del diniego.

La Motivazione della Corte

Il TAR Lombardia ha accolto il ricorso, ritenendo il provvedimento illegittimo per difetto di motivazione e di istruttoria. La circostanza decisiva è emersa in sede di esecuzione dell’ordinanza istruttoria: l’amministrazione non ha depositato il parere dell’ITL del 2024, indicato a sostegno del diniego, ma ha prodotto esclusivamente un parere dell’Ispettorato del Lavoro del 2025, successivo all’emanazione del provvedimento impugnato e quindi inidoneo a sorreggerne la motivazione.

Il Collegio ha richiamato il disposto dell’art. 3, commi 2 e 3, l. n. 241/1990, precisando che la motivazione deve indicare i presupposti di fatto e le ragioni giuridiche della decisione e che, quando le ragioni risultano da un altro atto richiamato, quest’ultimo deve essere reso disponibile. La motivazione per relationem è ammessa in quanto l’autorità emanante fa propri gli esiti dell’istruttoria, ma nella fattispecie manca proprio il nesso tra istruttoria e motivazione, non essendo stato versato in atti il parere richiamato.

Il TAR ha escluso che il parere ITL successivo al diniego possa valere a sanare il vizio, richiamando il principio per cui l’integrazione della motivazione in sede giudiziale è ammissibile solo tramite gli atti del procedimento o un provvedimento di convalida e non attraverso atti processuali o scritti difensivi, secondo quanto affermato da Cons. Stato, sez. VII, 6 giugno 2024, n. 5069 e Cons. Stato, sez. VI, 27 febbraio 2024, n. 1903. Il provvedimento è stato pertanto annullato, con compensazione delle spese di lite e rifusione del contributo unificato.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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