Poliambulatorio, autorizzazione solo per branche specialistiche riconosciute (TAR Piemonte n. 3 del 07.01.2026)

Principi di diritto (Massima)
In materia di autorizzazioni sanitarie per strutture che erogano prestazioni di assistenza specialistica in regime ambulatoriale, la disciplina regionale che richiede, accanto all’autorizzazione rilasciata alla struttura, il possesso del titolo di specializzazione in capo al medico che in concreto esegue la prestazione è legittima e coerente con la tutela del diritto alla salute di cui all’art. 32 Cost. L’autorizzazione rilasciata al poliambulatorio ha ad oggetto la verifica dei locali, delle attrezzature e dell’organizzazione, non le competenze specialistiche del singolo sanitario, e non può pertanto surrogare il titolo di specializzazione. Non è illegittimo il diniego di autorizzazione generale all’esercizio della medicina estetica quando tale ambito non risulti definito a livello normativo e la richiesta prescinda dal grado di invasività e dalle specifiche competenze richieste.

Il Fatto

La società ricorrente, titolare di un poliambulatorio specialistico autorizzato per odontoiatria, dermatologia, chirurgia vascolare e otorinolaringoiatria, ha chiesto al SUAP del Comune l’autorizzazione alla modifica dei locali e all’aggiunta della branca di medicina estetica. Dopo un primo rigetto fondato sulla mancata riconduzione della medicina estetica a una specializzazione ministeriale, la società ha modificato l’istanza, rinunciando alla chirurgia vascolare e chiedendo l’aggiunta della medicina generale per l’effettuazione di trattamenti estetici.

Il Comune ha autorizzato la sola modifica dei locali ed escluso l’aggiunta della medicina generale. Il TAR, in sede cautelare, ha accolto la domanda ai soli fini del riesame, rilevando il difetto di comunicazione dei motivi ostativi e l’assenza di motivazione. Riaperto il procedimento e presentate le osservazioni, il Comune ha nuovamente negato l’autorizzazione. La società ha impugnato il nuovo diniego con motivi aggiunti.

La Motivazione della Corte

Il Collegio ha anzitutto dichiarato improcedibile il ricorso introduttivo per sopravvenuto difetto di interesse, essendo il primo diniego stato sostituito da una nuova determinazione negativa adottata all’esito di una rinnovata istruttoria.

Nel merito, il TAR ha respinto la censura di violazione dell’art. 10 bis l. n. 241/1990. La motivazione del diniego richiama per relationem le valutazioni dell’ASL sulle osservazioni procedimentali, essendo sufficiente, secondo la giurisprudenza richiamata (Cons. Stato n. 7644/2025, che cita Sez. V n. 3724 del 2025), una motivazione complessivamente e logicamente resa, senza necessità di confutazione analitica delle deduzioni dell’interessato.

Il nucleo del decidere riguarda la portata della disciplina autorizzatoria regionale. L’art. 193, comma 1, r.d. n. 1265/1934 e il d.p.r. 14 gennaio 1997 pongono requisiti minimi strutturali, tecnologici e organizzativi, ferma la competenza regionale. L’allegato 1 – Parte IV della D.C.R. Piemonte n. 616/3149 del 22 febbraio 2000 richiede che il medico sia in possesso della specializzazione inerente la specifica attività clinica espletata. Da qui la legittimità dell’impostazione secondo cui l’autorizzazione può riguardare solo attività rientranti in una specializzazione riconosciuta.

Il TAR ha respinto la tesi secondo cui l’autorizzazione della struttura varrebbe a surrogare il titolo del medico. L’autorizzazione attiene a locali, attrezzature e organizzazione, non alle competenze specialistiche del singolo sanitario. Né rileva il fatto che un medico abilitato possa svolgere le stesse prestazioni nel proprio studio professionale: il poliambulatorio ha disciplina differente, in ragione della natura di struttura di assistenza specialistica.

Quanto alla medicina estetica, il Collegio ha osservato che il suo ambito non è definito a livello normativo e può ricomprendere prestazioni di diversa invasività. In mancanza di delimitazione, non è illegittimo il diniego di un’autorizzazione generale richiesta a prescindere dal titolo posseduto. Il TAR ha infine escluso che le autorizzazioni ottenute da altri operatori presso Comuni diversi integrino un vizio di legittimità, non risultando quei provvedimenti motivati sul punto. Il ricorso per motivi aggiunti è stato respinto, con compensazione delle spese in ragione della complessità della questione e della soccombenza virtuale dell’Amministrazione sul ricorso introduttivo.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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