Rifiuto della pubblica udienza in appello tributario e nullità della sentenza (Cass. civ. Sez. V n. 22163 del 06.08.2024)

Principi di diritto (Massima)
In tema di contenzioso tributario, la espressa richiesta di discussione in pubblica udienza può essere inserita anche nel ricorso introduttivo o nelle controdeduzioni del resistente, che in tal caso devono essere notificate alla controparte. Il rifiuto di discutere la causa in pubblica udienza, in presenza di apposita istanza contenuta nell’atto di appello, viola il diritto di difesa e comporta la nullità di tutti gli atti successivi, ivi compresa la sentenza. Nel giudizio di legittimità, l’interesse ad agire del contribuente che impugni l’estratto di ruolo può essere dimostrato mediante deposito di documentazione ex art. 372 cod. proc. civ. o fino all’adunanza camerale, con valutazione dinamica che tiene conto anche delle norme sopravvenute.

Il Fatto

Una società proponeva ricorso avverso una serie di cartelle esattoriali, deducendo di averne appreso l’esistenza soltanto attraverso l’estratto di ruolo ottenuto presso l’agente della riscossione. La Commissione tributaria provinciale rigettava il ricorso. La società impugnava la decisione davanti alla Commissione tributaria regionale della Campania, sezione distaccata di Salerno.

Con ordinanza del 14 aprile 2020 la CTR rinviava la trattazione al 3 giugno 2020, invitando contestualmente le parti a rinunciare alla richiesta di pubblica udienza. Nessuno dei difensori rinunciava, ma la CTR, con la sentenza impugnata, decideva comunque in camera di consiglio e rigettava l’appello. La società ricorre per cassazione con un unico motivo.

La Motivazione della Corte

In via preliminare la Corte affronta l’ammissibilità del ricorso, trattandosi di giudizio originato dall’impugnazione di un estratto di ruolo. Richiamando Sezioni Unite n. 26283 del 06.09.2022, il Collegio ricorda che l’art. 12, comma 4-bis, d.P.R. n. 602 del 1973, introdotto dall’art. 3-bis d.l. n. 146 del 2021, convertito dalla legge n. 215 del 2021, ha plasmato l’interesse ad agire, condizione dell’azione di natura dinamica, che può assumere diversa configurazione anche per norma sopravvenuta fino al momento della decisione.

La Corte rileva che la contribuente, con la memoria, ha allegato l’esistenza di un interesse concreto e attuale alla coltivazione dell’impugnazione, in ragione della partecipazione a procedure ad evidenza pubblica, comprovata dalla domanda di ammissione al mercato elettronico della P.A. depositata il 31 maggio 2024. Il ricorso è pertanto ammissibile.

Quanto al merito, il motivo è fondato. La Corte richiama il proprio precedente Sez. V n. 10678 dell’11.05.2009, secondo cui la richiesta di pubblica udienza può essere contenuta anche nell’atto di appello. Il Collegio ricorda inoltre che Corte cost. n. 190 del 2023 ha dichiarato inammissibili le questioni di legittimità costituzionale della medesima disposizione.

La CTR aveva invitato le parti a rinunciare all’udienza pubblica, ma nessun difensore vi aveva rinunciato. La decisione assunta in camera di consiglio ha quindi leso il diritto di difesa. La sentenza impugnata è cassata con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Campania, per nuovo esame e per le spese, comprese quelle del grado.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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