Muro di contenimento e deposito non sono pertinenze: legittima la demolizione (TAR Sicilia n. 3210 del 30.09.2024)
Principi di diritto (Massima)
La qualifica di pertinenza urbanistico-edilizia è applicabile soltanto a opere di modestissima entità e accessorie rispetto a un’opera principale, quali i piccoli manufatti per il contenimento di impianti tecnologici. Ne restano escluse le opere che, per dimensioni e funzione, presentino autonomia rispetto all’edificio principale e non siano coessenziali allo stesso, così da consentirne una diversa e autonoma utilizzazione economica. Il muro di contenimento costituisce, sotto il profilo edilizio, opera dotata di propria specificità e autonomia, tale da escluderne la riconducibilità al concetto di pertinenza a prescindere dalla funzione di prevenire smottamenti e frane. Esso richiede quindi permesso di costruire e, in sua assenza, legittima l’applicazione della misura demolitoria. I provvedimenti che sanzionano l’attività edilizia abusiva sono atti vincolati e non richiedono una specifica valutazione dell’interesse pubblico concreto e attuale alla demolizione, né una comparazione con gli interessi privati sacrificati.
Il Fatto
La ricorrente ha impugnato l’ordinanza con cui il Responsabile dell’Area Tecnica del Comune ha ingiunto la demolizione di un muro di contenimento in cemento armato, di circa 29 metri lineari e altezza variabile tra 3,20 e 3,40 metri, e di una struttura in legno chiusa in alluminio e vetri, adibita a deposito e ripostiglio, di mq 25,16 e altezza di 3,40 metri al colmo.
La ricorrente ha dedotto che il muro sarebbe stato realizzato in via d’urgenza per contenere il pericolo di frane e smottamenti del terreno sovrastante il fondo e che la struttura in legno sarebbe una pertinenza dell’abitazione, con volume inferiore al 20% dell’edificio principale. Ha inoltre contestato l’assenza di un interesse pubblico concreto e attuale alla rimozione e l’incompetenza del Comune in materia antisismica, spettando la materia al Genio civile. Il Comune non si è costituito in giudizio.
La Motivazione della Corte
Il Collegio richiama l’orientamento consolidato secondo cui la nozione di pertinenza urbanistica presuppone un vincolo funzionale e oggettivo con l’edificio principale: l’opera accessoria non deve aggiungere un autonomo manufatto all’immobile né ricadere su un’area diversa da quella già occupata. Sul punto il Tribunale cita Cons. Giust. Amm. Reg. Sic., Ad. Sez. Riun., 27 settembre 2021, n. 301 e Cons. Giust. Amm. Reg. Sic., sez. giur., 26 gennaio 2021, n. 64.
Applicando tale criterio, il TAR esclude che le opere contestate possano qualificarsi come accessorie di modestissima entità. Il muro di contenimento, in particolare, è opera dotata di specificità e autonomia edilizia, con modifiche rilevanti sui luoghi: da ciò deriva la necessità del permesso di costruire e la legittimità della demolizione in caso di sua assenza. Sul punto il Collegio richiama T.A.R. Sicilia, Palermo, Sez. II, 01/04/2016, n. 832.
Quanto alla pretesa assenza di interesse pubblico, il Tribunale ribadisce che i provvedimenti sanzionatori in materia edilizia sono atti vincolati. Non richiedono motivazione sull’interesse concreto e attuale alla demolizione né comparazione con gli interessi privati, non essendo configurabile alcun affidamento alla conservazione di una situazione abusiva, che il tempo non può legittimare. Il Collegio richiama T.A.R. Sicilia, Catania, Sez. I, 17/11/2022, n. 2993.
Il riferimento è alla precipua e autonoma funzione di controllo dell’attività urbanistico-edilizia demandata ai Comuni, il che vale anche a respingere la censura di incompetenza riferita al nulla osta del Genio civile. Il ricorso è pertanto infondato e viene rigettato. Nessuna statuizione sulle spese, stante la mancata costituzione del Comune.
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.