Diniego di compatibilità paesaggistica in sanatoria: obbligo di motivazione concreta (TAR Lombardia n. 314 del 15.04.2024)

Principi di diritto (Massima)
Il diniego di accertamento della compatibilità paesaggistica in sanatoria ai sensi dell’art. 167, comma 5, d.lgs. n. 42/2004 non può fondarsi su valutazioni apodittiche e stereotipate, ma deve specificare le concrete ragioni del contrasto tra le opere e le esigenze di tutela dell’area vincolata. È tautologica, e non integra motivazione, l’affermazione che le opere non possono considerarsi non lesive dell’ambiente protetto. La difformità rispetto all’autorizzazione paesaggistica originaria non può fondare il rigetto, perché ne costituisce il presupposto stesso. La valutazione di compatibilità paesaggistica resta autonoma e distinta dal giudizio di conformità urbanistico-edilizia. L’eventuale inerzia della Soprintendenza, in assenza di parere anche tardivo, non esonera il Comune dal decidere sulla base di una propria autonoma valutazione.

Il Fatto

Il Comune di Lovere aveva rilasciato nel 2017 l’autorizzazione paesaggistica per la ristrutturazione di un fabbricato residenziale ricadente in area vincolata, subordinandola a prescrizioni sui serramenti e sui colori. A seguito di sopralluogo, l’amministrazione accertava l’installazione di serramenti difformi e avviava il procedimento di verifica. I proprietari presentavano istanza di accertamento della compatibilità paesaggistica delle opere eseguite in difformità.

Il primo diniego veniva annullato dal TAR con sentenza n. 723 del 2021, per mancata acquisizione del parere vincolante della Soprintendenza. Richiesto il parere in ottemperanza, la Soprintendenza non rispondeva e il Comune, decorso il termine, rigettava nuovamente l’istanza con provvedimento del 13.01.2023. I ricorrenti impugnavano tale ultimo diniego.

La Motivazione della Corte

Il Collegio esamina anzitutto il motivo sul preteso silenzio-assenso tra amministrazioni. La questione dell’applicabilità dell’art. 17 bis l. n. 241/1990 ai procedimenti paesaggistici è oggetto di contrasto giurisprudenziale, richiamato in Cons. Stato n. 8610/2023. Il TAR ritiene però di poter prescindere dalla soluzione, perché nel caso concreto la Soprintendenza non si è espressa neppure con parere tardivo: l’inerzia, qualificata come silenzio-assenso o come mero silenzio-inadempimento, non incide sulla legittimità del diniego, dovendo comunque il Comune decidere sulla base della propria autonoma valutazione.

Il quinto motivo, esaminato per ragioni logiche in via prioritaria, è infondato. Essendo l’autorizzazione originaria divenuta definitiva per mancata impugnazione, i ricorrenti non possono contestare in questa sede la necessità della sanatoria. Quanto al regolamento edilizio, il Collegio ribadisce la distinzione tra valutazione paesaggistica e conformità urbanistico-edilizia, richiamando Cons. Stato n. 5016/2017, n. 4234/2013 e n. 5393/2020: la prima non si riduce alla seconda.

I motivi secondo, terzo e quarto, esaminati congiuntamente, sono invece fondati. Secondo la giurisprudenza richiamata, il diniego di autorizzazione paesaggistica anche in sanatoria deve esplicitare le ragioni del rigetto e non limitarsi a formule vaghe. L’espressione usata nel provvedimento — secondo cui le opere non possono essere considerate non lesive dell’ambiente — è tautologica e non individua le specifiche ragioni del diniego.

Il difetto di motivazione non è superato dal richiamo agli atti endoprocedimentali. Il parere della Commissione per il paesaggio afferma che l’opera non appare correttamente inserita nel contesto, senza esplicitarne le ragioni, e ribadisce la difformità dalle prescrizioni originarie: profilo quest’ultimo inidoneo, perché la difformità è proprio il presupposto dell’istanza ex art. 167, comma 5, d.lgs. n. 42/2004. Le controdeduzioni del responsabile elencano in astratto gli elementi da valutare, senza calarli nel concreto, né descrivono il contesto in cui l’immobile è inserito.

Il ricorso è pertanto accolto nei sensi di cui in motivazione, con annullamento del provvedimento per carenza di istruttoria e difetto di motivazione. Le spese sono poste a carico dell’amministrazione resistente.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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