Variante al PGT sopravvenuta e improcedibilità del ricorso per carenza di interesse (TAR Lombardia n. 303 del 06.02.2024)

Principi di diritto (Massima)
La sopravvenuta approvazione della variante generale al P.G.T., che riproduca la medesima destinazione urbanistica dell’area oggetto di contestazione, determina il venir meno dell’interesse alla decisione di merito del ricorso proposto avverso il diniego di correzione di errore materiale, con conseguente declaratoria di improcedibilità. L’eventuale pregiudizio deriva, all’attualità, dal nuovo assetto pianificatorio e non più dall’atto impugnato. È irrilevante, a tal fine, la mancata pubblicazione dei nuovi documenti di Piano sul B.U.R.L., atteso che la questione attiene all’efficacia dell’atto e, al più, alla decorrenza del termine per la sua impugnazione. La presentazione di osservazioni nel procedimento di variante, con le stesse richieste avanzate nell’istanza di correzione materiale, e la loro motivata reiezione confermano il difetto sopravvenuto di interesse.

Il Fatto

I ricorrenti, proprietari di terreni nel Comune di Venegono Superiore e soci di una società agricola semplice, intendevano realizzare un edificio rurale su un appezzamento ritenuto idoneo. Dopo aver ottenuto dal Parco Pineta il provvedimento di ammissibilità e l’autorizzazione paesaggistica, presentavano domanda di cambio di destinazione d’uso di area soggetta a vincolo idrogeologico. Il Comune esprimeva parere negativo sotto il profilo urbanistico-edilizio e il Parco dichiarava improcedibile l’istanza.

Rilevata la classificazione dell’area nel P.G.T. come zona C2 a prevalente destinazione boschiva, i ricorrenti presentavano istanza di correzione di errore materiale ex art. 13, comma 14 bis, L.R. Lombardia n. 12/2005, chiedendo la riclassificazione in zona C1 agricola. Il Comune respingeva l’istanza con nota del 13.04.2021. Da qui il ricorso, per incompetenza del Responsabile dell’area tecnica e per difetto di istruttoria e motivazione.

La Motivazione della Corte

Il Collegio rileva anzitutto che, nelle more del giudizio, è stata approvata la variante generale al P.G.T. comunale, che ha ribadito per l’area dei ricorrenti la preesistente classificazione C2, qualificandola come frutto di precise scelte pianificatorie. Su questa base l’amministrazione ha eccepito la sopravvenuta carenza di interesse alla coltivazione dell’impugnativa.

La Corte ritiene la causa improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse. Osserva che ogni eventuale effetto pregiudizievole legato alla destinazione dell’area deriva, all’attualità, dal nuovo assetto pianificatorio definito con la modifica del P.G.T. e non più dall’atto impugnato.

Sul piano argomentativo il Collegio valorizza un dato procedimentale decisivo: i ricorrenti hanno presentato osservazioni nel corso del procedimento di variante, formulando le stesse richieste avanzate con l’istanza di correzione materiale. La domanda sostanziale — ottenere la modifica della destinazione da C2 a C1 — è stata quindi esaminata e motivatamente respinta nelle controdeduzioni dell’Ente. Il percorso satisfattivo, dunque, è stato esperito e si è concluso negativamente.

Quanto alla mancata pubblicazione dei nuovi documenti di Piano sul B.U.R.L., il Tribunale la ritiene irrilevante rispetto all’interesse alla decisione di merito: la questione attiene all’efficacia degli atti e, al più, alla decorrenza del termine per impugnarli. Rileva invece che la variante è stata approvata e pubblicata all’albo pretorio comunale, e a tale circostanza ricollega il venir meno di ogni utilità della pronuncia nel merito.

In conclusione il ricorso è dichiarato improcedibile, con compensazione delle spese in considerazione della particolarità della fattispecie contenziosa.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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