Mutamento di destinazione da negozio a garage e compatibilità con l’organismo edilizio (TAR Marche n. 261 del 13.03.2024)

Principi di diritto (Massima)
Il parere della Commissione edilizia specialistica che nega, per un immobile del centro storico, il mutamento di destinazione d’uso da esercizio commerciale a garage costituisce espressione di discrezionalità tecnica e non è sindacabile nel merito, salvo travisamento in fatto o manifesta illogicità. Il giudizio di compatibilità con l’organismo edilizio va riferito agli elementi tipologici, strutturali, architettonici, funzionali e formali del manufatto, considerato nel contesto in cui è inserito. Il mutamento di destinazione che comporta il passaggio tra diverse categorie funzionali ex art. 23-ter d.P.R. n. 380/2001 richiede il permesso di costruire e non la sola segnalazione certificata. In tale ipotesi non opera il termine decadenziale dell’art. 19 legge n. 241/1990 per il potere inibitorio, restando ferme le attribuzioni di vigilanza.

Il Fatto

La società ricorrente presentava al SUE del Comune una s.c.i.a. per la sostituzione degli infissi di due negozi al piano terra di un fabbricato del centro storico e per la variazione di destinazione degli stessi da negozio a garage, senza opere interne. L’immobile è ricompreso nella zona omogenea A e nel perimetro del centro abitato, con conseguente assoggettamento al parere della Commissione edilizia specialistica ai sensi delle norme tecniche del PRG e del regolamento edilizio.

La Commissione esprimeva parere contrario, ritenendo l’intervento non compatibile con gli organismi edilizi interessati. Il Dirigente dei Servizi tecnici vietava quindi l’esecuzione delle opere. La società impugnava il parere e il divieto davanti al TAR, deducendo la tardività del provvedimento inibitorio, la violazione delle norme del piano di recupero del centro storico e l’illegittimità derivata dell’ordine dirigenziale.

La Motivazione della Corte

Il Tribunale respinge anzitutto la censura sulla tardività. La segnalazione si considera inoltrata con la protocollazione del 24 febbraio 2023, coincidente con l’effettivo deposito della documentazione a corredo. Diversamente opinando, l’invio del solo modulo privo degli allegati eluderebbe il breve termine per i controlli comunali. L’atto è pervenuto al professionista il 27 marzo 2023, con conseguente insussistenza della dedotta decadenza.

Nel merito, i motivi secondo, terzo e quarto sono esaminati congiuntamente. La norma del piano di recupero invocata dalla stessa ricorrente ammette le nuove destinazioni a garage solo quando le opere di adattamento risultino compatibili con gli organismi edilizi interessati. Il parere impugnato, espressione di discrezionalità tecnica, ha ritenuto che trasformare due esercizi commerciali del corso principale, in area a vocazione turistico-commerciale, in garage collidesse con tale principio di compatibilità.

Il Collegio richiama la nozione ampia di organismo edilizio, comprensiva degli elementi tipologici, strutturali, architettonici, funzionali e formali che ne contraddistinguono l’immagine caratteristica nel contesto (T.A.R. Sicilia, Catania, sez. II, n. 2875 del 2023). Il giudizio di compatibilità non può quindi prescindere dal contesto di riferimento. L’opinione della Commissione non appare irragionevole, mentre l’interpretazione proposta dalla ricorrente si risolve nel tentativo di sostituire la propria valutazione tecnica a quella dell’organo deputato, sostituzione non consentita in assenza di travisamento o manifesta illogicità, qui esclusi.

Il secondo motivo è dunque infondato, con conseguente insussistenza dell’illegittimità derivata e infondatezza del terzo. Il quarto è disatteso perché le ragioni del divieto sono percepibili per tabulas mediante il rinvio al parere contrario. Il Tribunale rileva incidentalmente che l’intervento avrebbe comunque richiesto il permesso di costruire, passandosi dalla categoria funzionale commerciale a quella residenziale (art. 10, comma 1, lett. c), d.P.R. n. 380/2001 per le zone A). In tale ipotesi non si applica il termine decadenziale dell’art. 19 legge n. 241/1990, operando il comma 2-bis dell’art. 21 legge n. 241/1990. Il ricorso è respinto, con compensazione delle spese.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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