Ricorso improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse e soccombenza virtuale dell’amministrazione (TAR Trentino-Alto Adige n. 258 del 04.11.2024)

Principi di diritto (Massima)
La rinuncia incondizionata al permesso di costruire impugnato, intervenuta a fronte del rilascio di nuovi titoli edilizi su un progetto alternativo, determina la sopravvenuta carenza di interesse e l’improcedibilità del ricorso. La legittimazione fondata sulla vicinitas non è sufficiente se non si allega un pregiudizio specifico e concreto derivante dall’intervento. Il giudice, in mancanza di accordo sulle spese, deve esaminare le censure per accertare la soccombenza virtuale: l’avvio del procedimento di autotutela e la presentazione di un progetto profondamente modificato valgono come ammissione dell’illegittimità dell’attività edilizia originaria.

Il Fatto

I ricorrenti, condomini e proprietari di appartamenti limitrofi al lotto edificatorio, hanno impugnato il permesso di costruire del Comune di Merano n. 180 del 20.11.2023 e il presupposto parere paesaggistico. Il titolo autorizzava la demolizione e ricostruzione di una casa bifamiliare in un edificio di quattro piani, diviso in due blocchi, destinato a dieci appartamenti, con una pergola coperta e parcheggi per i visitatori su fondo gravato da servitù di passo a favore del condominio ricorrente.

La ricorrente ha contestato l’altezza calcolata frazionando l’immobile in due corpi, le distanze dai confini e tra edifici, la compressione della servitù, il calcolo della cubatura e i requisiti igienico-sanitari di due appartamenti seminterrati. Nel corso del giudizio il Comune ha avviato l’autotutela e la controinteressata ha presentato un progetto rivisto, ridotto a tre piani e otto unità, ottenendo nuovi titoli edilizi, per poi rinunciare espressamente al permesso impugnato.

La Motivazione della Corte

Il Collegio dichiara anzitutto superflua la trattazione dell’istanza cautelare, essendo la controversia matura per la decisione di merito. La rinuncia incondizionata al titolo edilizio, accompagnata dal rilascio di nuovi permessi su un progetto alternativo, soddisfa integralmente la pretesa azionata: il ricorso è pertanto improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse, secondo un orientamento richiamato dal giudice amministrativo.

Poiché le parti non hanno raggiunto un accordo sulle spese, il Tribunale esamina le censure per verificare la soccombenza virtuale. Respinta l’eccezione di difetto di interesse ad agire, il Collegio richiama l’insegnamento dell’Adunanza plenaria del Consiglio di Stato n. 22 del 2021: la vicinitas integra la legittimazione, ma non basta a fondare l’interesse, occorrendo la prospettazione di un pregiudizio specifico e concreto. Nel caso di specie il consistente aumento di volumetria e il passaggio da due a dieci unità, uniti all’altezza dell’edificio, rendono credibili i pregiudizi lamentati, quanto a traffico, rumore, luce, soleggiamento e deprezzamento.

Nel merito virtuale il primo motivo è fondato: il frazionamento dell’edificio in due blocchi per rispettare l’altezza massima di 9,50 metri elude il metodo di calcolo previsto dal regolamento edilizio provinciale. La stessa controinteressata, nel nuovo progetto, ha unificato il corpo edilizio e ridotto l’altezza sotto i 9,00 metri, in sostanza ammettendo la doglianza. Fondato è pure il secondo motivo: la pergola coperta di 90 m², dotata di struttura non agevolmente amovibile, va qualificata come tettoia rilevante ai fini delle distanze, in linea con la giurisprudenza amministrativa richiamata.

Anche il terzo motivo è accolto: in presenza di una servitù di passo risultante dai registri tavolari, il Comune era tenuto a un onere minimo di verifica della compatibilità del progetto con l’esercizio del diritto di terzi. La fondatezza di tali censure, in applicazione del criterio della ragione più liquida, assorbe la quarta e la quinta, di minore peso.

L’avvio dell’autotutela e la presentazione di un progetto completamente modificato costituiscono, per il Collegio, chiara ammissione dell’illegittimità dell’attività edilizia originaria. Accertata la soccombenza virtuale, il Comune e la controinteressata sono condannati in solido alle spese di lite, oltre accessori e contributo unificato.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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