PEARS Sicilia, illegittimo senza decreto presidenziale e parere del CGARS (C.G.A.R.S. n. 218 del 01.04.2025)

Principi di diritto (Massima)
L’aggiornamento del Piano Energetico Ambientale Regionale Siciliano (P.E.A.R.S.), in quanto atto modificativo di un piano che in parte riveste natura regolamentare, deve essere adottato con decreto del Presidente della Regione, previo parere del C.G.A.R.S., ai sensi dell’art. 12 dello Statuto e dell’art. 13 del D.Lgs. n. 204/1947. Le prescrizioni di un atto generale che, per la loro puntualità, incidono con efficacia immediata e diretta su destinatari individuati o facilmente individuabili sono soggette all’obbligo di motivazione dell’art. 3 della legge n. 241/1990, non potendo il difetto essere integrato in sede processuale. La lesività attuale delle clausole che precludono revamping e repowering degli impianti esistenti legittima l’impugnazione immediata del piano.

Il Fatto

La società titolare di quattro impianti eolici, ubicati in aree qualificate come non idonee dal D.P.R.S. n. 26/2017, impugnava davanti al TAR Sicilia la deliberazione della Giunta Regionale n. 67 del 12 febbraio 2022, recante l’aggiornamento del P.E.A.R.S. 2030. La ricorrente contestava il § 6.2.6, che impone la dismissione degli impianti alla fine della vita utile, verosimilmente entro il 2030, escludendo nuove autorizzazioni.

Il TAR, con sentenza n. 3729/2023, respinta l’eccezione di carenza di interesse, accoglieva il secondo motivo per difetto di motivazione, assorbendo gli altri. Proponevano appello le Amministrazioni statali e regionali; la società resistente riproponeva i motivi assorbiti ex art. 101, comma 2, c.p.a. e spiegava appello incidentale sul primo motivo, ritenuto infondato in primo grado.

La Motivazione della Corte

Il Collegio respinge l’appello principale. Sull’interesse a ricorrere, richiamando l’Adunanza Plenaria n. 9 del 2014, ribadisce che esso presuppone una lesione concreta ed attuale. Nel caso concreto la lesione è personale e diretta: la disciplina preclude sin da subito ricondizionamento e ripotenziamento degli impianti esistenti, indipendentemente dalla futura dismissione.

Quanto alla dedotta natura regolamentare del piano, la Corte distingue tra regolamenti di “volizioni-preliminari” e di “volizioni-azioni”: solo i secondi, contenendo previsioni di immediata applicazione, sono soggetti all’onere di impugnazione immediata. Il § 6.2.6 rientra in questa seconda categoria.

Nel merito, il D.P.R.S. n. 26/2017 non disciplina la sorte degli impianti già autorizzati, operando solo per il futuro. Poiché il piano incide su destinatari facilmente individuabili — i titolari dei quattordici impianti censiti — assume la connotazione di atto rivolto a soggetti determinati e deve essere motivato. La motivazione manca del tutto e non può desumersi per relationem dal richiamo al decreto del 2017.

Le difese dell’Avvocatura costituiscono inammissibile motivazione postuma: il divieto non è assoluto, ma opera solo per gli atti vincolati o per le fonti normative notorie. Qui il potere è discrezionale, sicché il vizio è sostanziale e non emendabile in giudizio, neppure ex art. 21-octies della legge n. 241/1990.

L’appello incidentale è fondato. L’aggiornamento modifica il P.E.A.R.S. 2009, in parte regolamentare: la coerenza sistematica impone di seguire le medesime procedure, ossia il decreto presidenziale previo parere del C.G.A.R.S. Il piano viene pertanto annullato.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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