Improcedibilità per sopravvenuta carenza di interesse in opposizione a decreto ingiuntivo (TAR Pescara n. 91 del 27.02.2026)
Principi di diritto (Massima)
La sopravvenuta definizione transattiva dei crediti azionati in via monitoria determina la cessazione della materia del contendere e, conseguentemente, la improcedibilità del ricorso in opposizione per sopravvenuto difetto di interesse ai sensi dell’art. 35, comma 1, lett. c), cod. proc. amm.. Tale pronuncia prescinde dall’esame del merito e si fonda sul principio dispositivo. La compensazione delle spese di lite è giustificata dalla natura processuale della definizione e dalla concorde richiesta delle parti.
Il Fatto
Il Comune di Chieti proponeva opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 8/2021, con il quale il Presidente del TAR Abruzzo aveva ingiunto all’Ente il pagamento in favore del Consorzio di bonifica Centro bacino Saline Pescara Alento Foro della somma di € 1.036.993,86, oltre interessi e spese della procedura monitoria. Il Consorzio si costituiva in giudizio per resistere.
In data 25 novembre 2021, le parti definivano in via transattiva tutti i crediti vantati dall’Ente consortile, compresi quelli portati dal decreto ingiuntivo opposto. Con memoria depositata il 3 febbraio 2026, il Comune dichiarava di non avere più interesse a coltivare il ricorso, chiedendo la declaratoria di improcedibilità per cessata materia del contendere.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ha preliminarmente rilevato la pendenza del giudizio di opposizione, instaurato ex art. 119 cod. proc. amm., e la successiva definizione transattiva delle pretese economiche tra le parti. Tale circostanza ha fatto venir meno l’interesse strumentale dell’opponente alla rimozione del titolo monitorio, poiché la transazione ha inciso direttamente sul rapporto sostanziale dedotto in giudizio.
In applicazione del principio dispositivo e del disposto dell’art. 35, comma 1, lett. c), cod. proc. amm., il TAR ha dichiarato l’improcedibilità del ricorso per sopravvenuta carenza di interesse, senza necessità di esaminare le censure di merito. Il Collegio ha precisato che la definizione in rito prescinde da ogni valutazione sulla fondatezza delle domande originariamente proposte.
Quanto alle spese di lite, il Collegio ha disposto la compensazione, valorizzando la natura processuale della definizione, la specifica richiesta del ricorrente e la presa d’atto senza rilievi espressa dal Consorzio nella memoria depositata il 6 febbraio 2026.
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Nota della Redazione
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