Mutamento di sede in corso di procedimento antimafia e competenza della Prefettura (Cons. Stato n. 942 del 05.02.2026)

Principi di diritto (Massima)
In tema di documentazione antimafia, il regime di insensibilità della competenza prefettizia ai mutamenti di sede dettato dall’art. 87, co. 2-bis, d.lgs. n. 159/2011 è riferito testualmente alla sola comunicazione antimafia e non è suscettibile di applicazione diretta all’informativa interdittiva, che resta governata dall’art. 90, co. 2. Nella fase istruttoria, fino alla conclusione della procedura in contraddittorio, la competenza segue il mutamento di sede, che l’art. 92, co. 2-quater consente di valutare in chiave sintomatica. Nel successivo segmento decisorio si ravvisa una lacuna disciplinare e opera l’applicazione analogica dell’art. 87, co. 2-bis: il trasferimento di sede non incide sulla competenza, che resta cristallizzata in capo alla Prefettura procedente, in ragione dell’eadem ratio antielusiva.

Il Fatto

Una società operante nella gestione di impianti di carburante riceveva dalla Prefettura di Milano il preavviso di adozione di un’informazione antimafia interdittiva. Nel corso del contraddittorio la società comunicava l’avvio, da parte dell’Agenzia delle Entrate, di un procedimento di variazione d’ufficio del domicilio fiscale; l’assemblea straordinaria deliberava quindi il trasferimento della sede legale da Milano a un altro Comune, dandone notizia alla Prefettura prima dell’emissione del provvedimento finale.

La società impugnava l’interdittiva e gli atti comunali conseguenti dinanzi al TAR Lombardia, che accoglieva i ricorsi riuniti ravvisando il difetto di competenza della Prefettura di Milano. Il Ministero dell’interno proponeva appello, riproponendo in via assorbita le difese di merito.

La Motivazione della Corte

Il Collegio muove dal dato letterale dell’art. 87, co. 2-bis, introdotto dall’art. 49-bis del d.l. n. 152/2021, e dalla sua collocazione topografica nel Capo dedicato alla comunicazione antimafia. Ne trae il rigetto dell’argomento ministeriale secondo cui l’interdittiva, adottata ai sensi dell’art. 89-bis, ricadrebbe nella disciplina della comunicazione: la norma funge da cerniera tra i due istituti ma non deroga al regime dell’informativa.

Decisivo è l’art. 92, co. 2-quater, che consente di valutare il mutamento di sede intervenuto tra la ricezione della comunicazione di avvio e la conclusione del contraddittorio. Da ciò il Collegio deduce che, in tale fase, la competenza resta quella dell’art. 90, co. 2 e segue il trasferimento, apprezzabile sul piano sintomatico. La diversità dei poteri istruttori prefettizi giustifica il differente regime rispetto alla comunicazione.

Nel segmento strettamente decisorio, tuttavia, il mutamento di sede non è più valutabile e, applicando l’art. 90, impedirebbe l’adozione del provvedimento. Il Collegio ravvisa una lacuna disciplinare e, in virtù della ratio antielusiva, applica in via analogica l’art. 87, co. 2-bis: la competenza si cristallizza in capo alla Prefettura procedente.

Applicando tali coordinate, il trasferimento era avvenuto dopo l’audizione del 28 novembre 2024 e dunque nella fase decisoria: l’appello è accolto. I motivi riproposti dalla società sono respinti. Quanto al contraddittorio, la disciplina speciale dell’art. 92, co. 2-bis ammette l’omessa ostensione di elementi, e comunque la comunicazione preventiva recava gli stessi dati del provvedimento finale. Il quadro indiziario, sorretto dai precedenti Cons. Stato n. 5686 del 2024 e Adunanza Plenaria n. 3 del 2018, regge al canone del più probabile che non. Corretta è infine l’esclusione delle misure di prevenzione collaborativa.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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