Opere precarie e criterio funzionale: rileva l’uso perdurante nel tempo (Cons. Stato n. 945 del 05.02.2026)
Principi di diritto (Massima)
La valutazione dell’abuso edilizio presuppone una visione complessiva e non atomistica dell’intervento, perché il pregiudizio all’assetto del territorio deriva dall’insieme delle opere nel loro contestuale impatto. L’amministrazione deve esaminare contestualmente l’intervento per contrastare artificiose frammentazioni e identificare unitariamente il titolo edilizio necessario. La natura precaria dell’opera si accerta con criterio funzionale e non strutturale: il manufatto realizzato per soddisfare esigenze non temporanee non beneficia del regime delle opere precarie, anche se costruito con materiali facilmente amovibili. Ne deriva che, sul piano paesaggistico, l’alterazione del territorio prodotta da opere a utilizzazione perdurante non è temporanea, precaria né irrilevante.
Il Fatto
La controversia riguarda la nota con cui il Comune di Molfetta ha ingiunto la demolizione e il ripristino dello stato dei luoghi per un presunto illecito edilizio su un fondo rustico in contrada “Le Difese”. Il sopralluogo aveva accertato la presenza, senza titolo, di un vano deposito, di ulteriori vani chiusi, di due locali w.c., di un modulo abitativo prefabbricato su ruote, di due zone d’ombra lignee con cucina in muratura, di un forno, di un impianto di depurazione Imhoff e di un’area pavimentata in ceramica. L’amministrazione aveva rilevato la carenza sia del titolo abilitativo edilizio sia dell’autorizzazione paesaggistica, stante la ricadenza nella fascia dei 300 metri dalla costa, e del nulla-osta della Capitaneria per le opere entro i 30 metri dal demanio marittimo.
I proprietari impugnavano davanti al TAR Puglia, che respingeva il ricorso. Proponevano quindi appello, sostenendo che tutti gli interventi rientrassero nell’edilizia libera, trattandosi di manufatti di modestissime dimensioni, amovibili e destinati a uso contingente e temporaneo, senza trasformazione permanente del suolo né vulnus al paesaggio.
La Motivazione della Corte
Il Consiglio di Stato respinge l’appello. In via preliminare rigetta l’eccezione di difetto di legittimazione passiva dell’amministrazione statale, perché si controverte anche dell’assenza dell’autorizzazione paesaggistica. Dichiara poi inammissibile la memoria comunale del 13.12.2025, tardiva ai sensi dell’art. 73 c.p.a., e irrilevante la documentazione prodotta il 4.12.2025.
Nel merito, il Collegio condivide la lettura del primo giudice: le opere, per tipologia, funzione e stretta vicinanza spaziale, sono tutte unitariamente strumentali a un’unica necessità abitativa. Alcune servono ai bisogni alimentari e di cottura, altre alla dimora e al soggiorno, altre ancora a esigenze igieniche. La qualificazione atomistica è quindi errata.
Sul piano del metodo, il Consiglio afferma che la verifica dell’incidenza urbanistico-edilizia va condotta avuto riguardo alla globalità delle opere. Il richiamo è a Cons. Stato, Sez. VI, n. 3330 del 2012 e, in ambito penale, a Cass. pen., Sez. III, n. 8885 del 2017, secondo cui non è ammesso frazionare i singoli interventi difformi per dedurne l’autonoma rilevanza. L’amministrazione deve esaminare contestualmente l’intervento, nel rispetto del principio di buon andamento, per evitare scomposizioni virtuali dell’abuso.
È disattesa anche la dedotta temporaneità delle opere, che permangono in loco da anni. Sul piano giuridico vale il criterio funzionale e non quello strutturale: un’opera realizzata per esigenze non temporanee non fruisce del regime delle opere precarie, neppure se edificata con materiali facilmente amovibili (Cons. Stato, Sez. VI, n. 1291 del 2016). In chiave paesaggistica, l’alterazione prodotta da manufatti a utilizzazione perdurante non è temporanea, precaria né irrilevante (Cons. Stato, Sez. VI, n. 4116 del 2015).
Irrilevante è infine la presenza di manufatti similari, non compiutamente descritti per una comparazione e comunque non idonei a legittimare le opere per cui è causa. L’appello è respinto e le spese, liquidate in 3.000 euro oltre accessori, seguono la soccombenza.
Nota della Redazione
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