Valutazione dei titoli esteri per il sostegno non limitata ai soli titoli ufficiali (TAR Lazio n. 10975 del 15.06.2026)
Principi di diritto (Massima)
Il diniego di riconoscimento di un titolo di specializzazione per l’insegnamento di sostegno conseguito all’estero non può fondarsi sulla sola natura di “titolo proprio” del percorso formativo. L’amministrazione è tenuta a una valutazione in concreto dell’intero compendio di competenze, conoscenze e capacità acquisite dal richiedente, anche al di fuori dell’ambito di applicazione della direttiva 2005/36/CE, procedendo a un confronto tra le competenze attestate dal titolo e quelle richieste dall’ordinamento nazionale. Tale valutazione deve svolgersi alla luce delle misure compensative di cui all’art. 14 della direttiva 2005/36/CE, che possono colmare eventuali differenze formative, e degli obblighi discendenti dagli artt. 45 e 49 TFUE in materia di libertà di circolazione dei lavoratori e di stabilimento.
Il Fatto
La ricorrente, docente, chiedeva al Ministero dell’Istruzione e del Merito il riconoscimento, ai fini dell’esercizio della professione di insegnante di sostegno nella scuola secondaria di secondo grado, del titolo di “Corso Superiore di Specializzazione in assistenza alle necessità specifiche di sostegno educativo”, conseguito presso un’università spagnola. L’amministrazione rigettava l’istanza, rilevando che il titolo, non essendo un titolo ufficiale dell’ordinamento spagnolo ma un “titolo proprio” dell’ateneo, non poteva essere fatto valere negli altri Stati membri. In via istruttoria, il Ministero operava comunque un raffronto tra i percorsi formativi italiano e spagnolo, concludendo per la loro sostanziale diversità e per l’impossibilità di una comparazione.
La Motivazione della Corte
Il TAR Lazio accoglie il ricorso, richiamando i principi enunciati dall’Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato (nn. 18, 19, 20, 21 e 22 del 2022). Tali pronunce, relative a titoli di formazione per il sostegno conseguiti all’estero, impongono al Ministero di esaminare le istanze di riconoscimento non limitandosi alla qualifica formale del titolo, ma valutando l’intero compendio di competenze, conoscenze e capacità acquisite, e verificando che la durata, il livello e la qualità della formazione non siano inferiori a quelli del percorso nazionale.
Il Collegio osserva che la distinzione tra “titoli ufficiali” e “titoli propri” non è di per sé ostativa al riconoscimento. Il Ministero deve, invece, verificare in concreto, all’esito di un’appropriata istruttoria e di una motivazione adeguata, se il percorso di specializzazione seguito all’estero abbia il medesimo contenuto di quello richiesto in Italia, salva l’adozione di specifiche e opportune misure compensative, ove necessarie. Nella fattispecie, la valutazione di radicale diversità dei percorsi formativi è apparsa apodittica e scarsamente argomentata, non chiarendo l’amministrazione perché un’adeguata previsione di misure compensative – quali ore aggiuntive di didattica, tirocinio o laboratorio – non potesse colmare le eventuali mancanze della formazione estera.
La sentenza richiama inoltre la recente giurisprudenza della Corte di Giustizia dell’Unione Europea, la quale ha ribadito che, anche in una situazione non ricadente nell’ambito di applicazione della direttiva 2005/36/CE ma in quello degli artt. 45 e 49 TFUE, le autorità dello Stato membro ospitante sono tenute a prendere in considerazione l’insieme dei diplomi, certificati e altri titoli, nonché l’esperienza pertinente dell’interessato, procedendo a un confronto tra le competenze attestate e quelle richieste dalla normativa nazionale. Lo Stato membro resta comunque libero di non riconoscere un titolo non rilasciato o non riconosciuto dallo Stato di origine, ma può tenerne conto nell’ambito della procedura di valutazione comparativa.
Alla luce di tali considerazioni, il ricorso è accolto e il provvedimento di diniego è annullato, ai fini del riesame dell’istanza da parte dell’amministrazione secondo i principi enunciati. Le spese di lite sono compensate in ragione dei contrasti giurisprudenziali esistenti in materia.
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Nota della Redazione
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