Tempo tuta e orario di lavoro: decisiva l’eterodirezione del datore (Cass. civ. Sez. Lavoro n. 12408 del 07.05.2024)
Principi di diritto (Massima)
Nel rapporto di lavoro subordinato, anche alla luce della direttiva n. 2003/88/CE, il tempo necessario ad indossare e a dismettere la divisa aziendale rientra nell’orario di lavoro quando è assoggettato al potere di conformazione del datore di lavoro. L’eterodirezione può derivare dall’esplicita disciplina d’impresa, oppure risultare implicitamente dalla natura degli indumenti, o dalla specifica funzione che devono assolvere, quando gli stessi siano diversi da quelli utilizzabili secondo un criterio di normalità sociale dell’abbigliamento. Non è decisiva la circostanza che gli indumenti costituiscano dispositivo di protezione individuale. È pertanto illegittima la sentenza che riconosca rilievo esclusivo a tale natura, omettendo ogni valutazione sull’esercizio del potere conformativo.
Il Fatto
Il lavoratore, addetto alla movimentazione dei carri ferroviari, aveva chiesto il pagamento delle differenze retributive per il tempo necessario a indossare e a dismettere gli indumenti richiesti per lo svolgimento dell’attività. La Corte d’Appello di Napoli, confermando la pronuncia di primo grado, aveva accolto la domanda.
I giudici di merito avevano rilevato che il dipendente era obbligato a indossare determinati indumenti quali dispositivi di protezione individuale e che subiva il controllo del datore sul relativo corretto utilizzo, anche al fine di evitare responsabilità datoriali ex art. 2087 cod. civ. Avevano quindi ritenuto irrilevante il luogo della vestizione e inevitabile l’inclusione di tale adempimento nell’orario di lavoro straordinario, pari a 25 minuti, arco temporale non contestato dalla società. La società ha proposto ricorso per cassazione.
La Motivazione della Corte
Il ricorso denuncia violazione e falsa applicazione degli artt. 3 del R.d.l. n. 662 del 1923, 1 del d.lgs. n. 66 del 2003 e 2104 cod. civ., in relazione all’art. 360, primo comma, nn. 3 e 5, cod. proc. civ. La società sostiene che, secondo consolidata giurisprudenza di legittimità, il tempo tuta rientra nell’orario di lavoro solo ove l’operazione di vestizione ricada nell’ambito del controllo datoriale: dirimente sarebbe l’eterodirezione, cioè l’assoggettamento al potere direttivo e di controllo, con annesso potere disciplinare, restando irrilevante la natura di dispositivi individuali di protezione degli indumenti.
La Corte ritiene il motivo fondato e richiama il proprio consolidato orientamento. Il tempo necessario a indossare la divisa rientra nell’orario di lavoro se assoggettato al potere di conformazione del datore, secondo il principio affermato da Cass. n. 1352/2016, cui si conformano Cass. n. 7738/2018 e Cass. n. 25479/2023, in linea con la giurisprudenza comunitaria in tema di orario di lavoro.
L’eterodirezione può derivare dall’esplicita disciplina d’impresa o risultare implicitamente dalla natura degli indumenti, quando siano diversi da quelli utilizzabili secondo un criterio di normalità sociale dell’abbigliamento, o dalla specifica funzione che devono assolvere. Così precisano Cass. n. 32477/2021 e Cass. n. 33258/2021. Non è stata ritenuta decisiva la natura di dispositivo di protezione individuale degli indumenti (Cass. n. 9871/2021); la specifica funzione della divisa fornita dal datore, conservata negli spogliatoi aziendali, è stata invece considerata rilevante da Cass. n. 34072/2021.
La Corte territoriale non si è conformata a tali principi. Ha ritenuto determinante la sola natura di dispositivo di protezione individuale degli indumenti, senza valutare l’esercizio del potere conformativo del datore, ossia le modalità di tempo e di luogo richieste per la vestizione, né la peculiarità e la diversità degli indumenti rispetto al criterio di normalità sociale dell’abbigliamento in considerazione della specifica funzione assolta.
Il ricorso è quindi accolto, la sentenza impugnata cassata con rinvio alla Corte d’Appello di Napoli, in diversa composizione, che si pronuncerà anche sulle spese del giudizio di legittimità.
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.