Natura normativa delle N.T.O. e obbligo di analitica motivazione nel diniego di permesso di costruire (Cons. Stato n. 2026 del 12.03.2026)
Principi di diritto (Massima)
La prescrizione delle Norme Tecniche Operative che impone di realizzare l’ampliamento di un allevamento senza sopravanzare verso il centro urbano ha natura normativa e non provvedimentale: essa non incide sull’an della potenzialità edificatoria, ma solo sulle modalità di esercizio, e pertanto va impugnata unitamente all’atto applicativo, non essendo soggetta a onere di impugnazione autonoma. Il diniego di permesso di costruire che si fondi sull’asserito sopravanzamento verso l’abitato, senza analitiche indicazioni sulle misurazioni delle distanze e senza confutare le puntuali osservazioni del richiedente, è viziato da difetto di motivazione e di istruttoria. Le condizioni per il superamento del dissenso in conferenza di servizi non possono essere enunciate in modo tautologico. La disposizione che impone distanze reciproche maggiori di quelle regionali persegue finalità estranee ai profili urbanistici ed è affetta da eccesso di potere, dovendo essere assunta in sede di PAT e non di Piano degli Interventi.
Il Fatto
Il ricorrente, agricoltore coltivatore diretto, presenta nel 2012 allo Sportello Unico dell’Unione dei Comuni istanza di permesso di costruire per un capannone ad uso allevamento avicolo su terreno di sua proprietà. Il Comune competente esprime due pareri di non ammissibilità e, dopo la comunicazione dei motivi ostativi e le controdeduzioni del privato, il procedimento si conclude con il diniego definitivo adottato ai sensi dell’art. 7, comma 6, del d.P.R. n. 160/2010. La motivazione si fonda sul contrasto con l’art. 4.2.12, comma 16, delle N.T.O. del Piano degli Interventi, introdotto medio tempore e recante il divieto di far sopravanzare gli ampliamenti verso il centro urbano.
Il TAR Veneto accoglie il ricorso, respingendo le eccezioni di inammissibilità e tardività e ravvisando il difetto di motivazione, la violazione dell’art. 14-quater della l. n. 241/1990 e dell’art. 10-bis, nonché l’illegittimità della prescrizione urbanistica. Il Comune appella, proponendo cinque motivi; resiste il privato, che eccepisce l’inammissibilità della censura introdotta dall’Unione dei Comuni con memoria adesiva.
La Motivazione della Corte
In via preliminare il Collegio dichiara inammissibile il motivo contenuto nella memoria dell’Unione dei Comuni, che criticava il capo della sentenza relativo all’improcedibilità: una siffatta censura avrebbe dovuto essere proposta con autonomo motivo di appello. Respinta è anche l’eccezione di improcedibilità dell’appello, poiché la dichiarazione di interesse all’accertamento dell’illegittimità ai fini risarcitori è sufficiente, secondo l’insegnamento dell’Adunanza Plenaria n. 8 del 2022, richiamato dalla Corte.
Nel merito, il primo motivo è infondato. La disposizione delle N.T.O. ha natura normativa e non provvedimentale: non preclude la potenzialità edificatoria, ma ne conforma le modalità, indicando la direzione dell’ampliamento. Ne deriva l’inesistenza di un onere di impugnazione autonoma. Del pari infondata è l’acquiescenza, poiché la dichiarazione richiamata non proviene dal privato ed è comunque anteriore all’atto applicativo, quando l’interesse a ricorrere non era ancora sorto.
Il secondo e il terzo motivo, esaminati congiuntamente, sono infondati. Il TAR non ha accolto la tesi della distanza di 202 metri, ma si è limitato a rilevare un difetto di istruttoria: il diniego si fonda sull’asserito sopravanzamento senza le necessarie indicazioni analitiche sulle misurazioni, a fronte delle osservazioni e della rappresentazione del privato. Le condizioni per superare il dissenso sono enunciate in modo tautologico, tanto più rilevando la presenza dell’ulteriore centro abitato della frazione di Santo Stefano.
Il quarto motivo è infondato: la prescrizione, oltre a essere indeterminata, è illegittima per eccesso di potere, poiché persegue finalità estranee ai profili urbanistici. La Regione aveva rilevato che imporre distanze maggiori di quelle della DGR n. 856/2012 costituisce decisione strategica da assumere in sede di PAT e non di PI.
Il quinto motivo non è accolto: manca corrispondenza tra i motivi ostativi comunicati e le ragioni del provvedimento, e il privato ha rappresentato elementi suscettibili di modificarne il contenuto. L’appello è respinto, con compensazione delle spese.
Nota della Redazione
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