Clausola convenzionale urbanistica a fattispecie progressiva e prescrizione (Cons. Stato n. 2027 del 12.03.2026)

Principi di diritto (Massima)
La clausola di una convenzione urbanistica che rimetta a successive determinazioni dell’amministrazione comunale la quantificazione del contributo del soggetto attuatore alla realizzazione di un’opera di invarianza idraulica non è affetta da nullità per indeterminabilità dell’oggetto quando il procedimento amministrativo chiamato a definirla si svolga nel rispetto delle garanzie partecipative e dei principi di imparzialità, trasparenza, proporzionalità e ragionevolezza. In tal caso la prestazione è determinabile e si configura una fattispecie a formazione progressiva, con la conseguenza che l’onere economico può essere definito in epoca successiva alla stipula. L’intervenuta riedizione della convenzione, che confermi in modo espresso gli impegni negoziali, segna l’inizio di un nuovo termine di prescrizione decennale per il credito dell’amministrazione.

Il Fatto

Una società, proprietaria di un lotto edificabile, presentava un piano di utilizzazione attuativa approvato dal Comune. Il Consorzio di Bonifica, con il parere idraulico, aveva subordinato la laminazione esterna delle acque meteoriche alla corresponsione di oneri in quota parte, definiti con il Comune. La clausola fu inserita nella convenzione urbanistica stipulata nel 2009 e confermata con la modifica negoziale del 2013.

A distanza di anni, il Comune intimava il pagamento della quota per il nuovo bacino di laminazione, rideterminata poi con delibera della Giunta. La società impugnava, deducendo la nullità della clausola per indeterminatezza dell’oggetto, la prescrizione del credito e l’illegittimità del riparto. Il TAR respingeva il ricorso. La società proponeva appello, rinunciando a parte dei motivi.

La Motivazione della Corte

Il primo motivo di gravame è infondato. La clausola ha introdotto l’obbligo del soggetto attuatore di concorrere alla realizzazione della cassa di espansione, in quota, insieme agli altri soggetti interessati, prevedendo un meccanismo procedimentale per definirne i contenuti. Non ricorre quindi indeterminabilità: si versa in una tipica fattispecie a formazione progressiva.

La Corte valorizza la qualificazione dell’opera come dotazione ecologica e ambientale e la disciplina urbanistica che pone a carico dei soggetti attuatori l’onere di realizzare, o concorrere alle spese, per le dotazioni previste dagli strumenti di pianificazione. Rileva, inoltre, il richiamo espresso al parere idraulico del Consorzio, che aveva ritenuto necessaria l’opera e previsto la definizione degli oneri con il Comune.

Il procedimento amministrativo chiamato a definire il contenuto della clausola è connotato da carattere pubblicistico e si conforma ai principi di imparzialità e trasparenza. Tali garanzie consentono di ritenere determinabile la prestazione, proteggendo adeguatamente la posizione del privato. La clausola era stata, del resto, accettata senza riserve nel 2009 e nel 2013.

Infondato è anche il secondo motivo. L’impegno non è né inesigibile né prescritto: la riedizione della convenzione del 2013 ne ha espressamente confermato il contenuto. Da tale momento è iniziato a decorrere un nuovo termine di prescrizione decennale, non scaduto alla data della richiesta di pagamento del 2020. La Corte prende atto della rinuncia ai motivi successivi, con sopravvenuta carenza di interesse, e compensa le spese processuali per la complessità della questione.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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