SCIA in sanatoria inefficace se l’intervento richiede permesso di costruire (TAR Puglia n. 1285 del 11.08.2025)

Principi di diritto (Massima)
La SCIA avente ad oggetto un intervento edilizio sottratto all’ambito applicativo dell’istituto, perché riconducibile al differente regime del permesso di costruire, è improduttiva di effetti sin dalla sua presentazione. In tale ipotesi non trova applicazione il termine decadenziale per l’esercizio del potere inibitorio previsto dall’art. 19 l. n. 241/1990, operando detto termine solo quando gli interventi rientrino tra quelli eseguibili mediante segnalazione. La qualificazione delle opere in termini di nuova costruzione impone il titolo edilizio e giustifica l’atto comunale che ne dichiari la nullità. Il riferimento alla natura dell’intervento contenuto nelle sole premesse in fatto di una pronuncia giurisdizionale non integra giudicato sulla qualificazione urbanistica.

Il Fatto

La ricorrente, proprietaria di un immobile in Comune di Francavilla Fontana, ha impugnato la determinazione dirigenziale con cui l’Amministrazione ha dichiarato nulla e improcedibile la SCIA in sanatoria presentata ex art. 37, comma 5, d.P.R. n. 380/2001 per un intervento di ristrutturazione con demolizione e ricostruzione ancora in corso di esecuzione. Il Comune ha fondato il provvedimento sulla qualificazione delle opere come nuova costruzione, con conseguente necessità dell’accertamento di conformità ex art. 36 d.P.R. n. 380/2001 e non della segnalazione alternativa al permesso di costruire.

La ricorrente ha dedotto la tardività dell’inibitoria rispetto al termine di sessanta giorni, l’illegittimità della sospensione priva di termine di durata, il difetto di istruttoria e l’avvenuto consolidamento della qualificazione come ristrutturazione ad opera del giudicato formatosi su una precedente pronuncia del Consiglio di Stato. Le controinteressate hanno proposto ricorso incidentale per ottenere l’avvio dell’autotutela e l’irrogazione delle sanzioni.

La Motivazione della Corte

Il Tribunale respinge il ricorso principale muovendo dalla qualificazione dell’intervento. La consulenza tecnica acquisita dalla Procura della Repubblica nel procedimento penale ha accertato che la variante in corso d’opera al permesso di costruire integra una nuova costruzione, per l’assenza di qualsiasi dimostrazione del volume preesistente e per il riferimento all’indice di fabbricabilità fondiario anziché al volume dell’edificio da sostituire.

Da tale qualificazione il Collegio fa discendere la necessità del permesso di costruire e quindi l’inefficacia assoluta della segnalazione, presentata al di fuori dei casi consentiti. Richiamando Cons. Stato, Sez. VI, n. 5999 del 2021 e Cons. Stato, Sez. VII, n. 3486 del 2025, il Tribunale afferma che la SCIA relativa a intervento sottoposto al differente regime del titolo edilizio è destinata a rimanere improduttiva di effetti. Ne consegue l’inapplicabilità del termine decadenziale dell’art. 19 l. n. 241/1990, operante solo per gli interventi eseguibili mediante segnalazione, secondo il richiamo a TAR Puglia, Sez. II, n. 1206 del 2024.

Il Tribunale esclude poi che la qualificazione come ristrutturazione sia coperta da giudicato. Il riferimento al rilascio del titolo per il necessario intervento di ristrutturazione contenuto nella pronuncia del Consiglio di Stato è collocato nelle premesse in fatto al solo fine di dar conto delle iniziative delle parti, senza alcuna valutazione sulla natura delle opere.

Il Collegio ritiene infine che la segnalazione tardiva non possa qualificarsi spontaneamente effettuata ai sensi dell’art. 37, comma 5, d.P.R. n. 380/2001, essendo intervenuta dopo la pronuncia che aveva confermato l’annullamento del permesso di costruire e dopo l’ordinanza di demolizione. Il rigetto del ricorso principale determina l’improcedibilità del ricorso incidentale per carenza di interesse, con compensazione delle spese per la particolarità delle questioni esaminate.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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